Parere n. 1748/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Maria Buttarazzi, contro Comune di Monte San Giovanni Campano, avverso provvedimento prot. 10681 del 9 luglio 2024 concernente diniego permesso di costruire in sanatoria;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario contro il provvedimento comunale di rettifica in autotutela prot. n. 12224 del 2 agosto 2024, confermativo del diniego della SCIA e del permesso di costruire in sanatoria relativi a manufatti edilizi abusivi.
Esito
La questione giuridica
La ricorrente impugna la conferma definitiva del diniego di sanatoria per un fabbricato ad uso stalla e per locali ad uso rimessa, magazzino, pollaio e tettoia, realizzati su terreno agricolo. Deduce: l’erronea valutazione della foto storica, dalla quale il Comune avrebbe tratto una conclusione negativa certa pur avendo rilevato che la preesistenza della stalla non risultava in modo inequivocabile; la mancata considerazione delle dimensioni modeste del manufatto, delle dichiarazioni sostitutive e degli elaborati tecnici; l’erroneo disconoscimento delle dichiarazioni sostitutive di terzi e l’insufficienza dell’istruttoria comunale volta a escludere la realizzazione risalente dell’opera; la violazione del contraddittorio e dei doveri di leale collaborazione per il mancato riesame congiunto della pratica con il tecnico di fiducia. La ricorrente si dichiara disponibile a rimuovere la rimessa e la tettoia e, in via subordinata, chiede la sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 34 d.P.R. 380/2001, se ne ricorrono i presupposti. Formula inoltre istanza cautelare. Il Ministero ha concluso per il rigetto, ma la relazione trasmessa non esamina esaurientemente i motivi né l’istanza cautelare.
Il parere
Il parere è interlocutorio: la Sezione non decide, neppure in via cautelare, il ricorso, lasciando impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito. Rileva che la relazione ministeriale non affronta in modo esauriente alcuno dei motivi e non consente quindi di decidere sulla documentazione disponibile. Chiede al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di trasmettere entro 60 giorni una relazione istruttoria documentata, con puntuali elementi di fatto e di diritto sulle censure, sia quanto alla domanda cautelare sia quanto al merito, soffermandosi in particolare sulla mancata visualizzazione nella foto del manufatto ad uso stalla e sulla rilevanza degli atti notori prodotti per dimostrare l’epoca di realizzazione dell’abuso. La relazione dovrà essere previamente inviata alla ricorrente, che disporrà di un termine non inferiore a 30 giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni; il Ministero dovrà poi trasmettere alla Sezione la relazione e le eventuali memorie, informando anche dell’eventuale mancata presentazione. Il parere è trasmesso anche al Comune. In caso di ingiustificato mancato adempimento, l’affare potrà essere deciso sulla base degli atti già disponibili.
Osservazioni
Istruttoria ministeriale sul ricorso e sull’istanza cautelare
La relazione ministeriale non esamina esaurientemente i motivi di ricorso e non fornisce elementi sufficienti per decidere neppure sull’istanza cautelare. Il Ministero deve trasmettere entro 60 giorni una relazione documentata e puntuale sui fatti e sulle questioni di diritto dedotte, tanto per la cautela quanto per il merito.
Foto storica e preesistenza del manufatto ad uso stalla
La relazione dovrà chiarire specificamente la censura relativa alla mancata visualizzazione nella foto del manufatto ad uso stalla.
Dichiarazioni sostitutive e data di realizzazione dell’abuso
La relazione dovrà esaminare la rilevanza degli atti notori prodotti dalla ricorrente per attestare l’epoca di realizzazione dell’abuso.
Contraddittorio sulla relazione istruttoria
La relazione dovrà essere previamente inviata alla ricorrente, assegnandole un termine non inferiore a 30 giorni per presentare eventuali osservazioni e controdeduzioni. Il Ministero dovrà quindi trasmettere alla Sezione la relazione e le memorie eventualmente depositate, riferendo anche in caso di mancata presentazione.
Conseguenze del mancato adempimento
In caso di ingiustificato mancato adempimento all’incombente istruttorio, l’affare potrà essere deciso sulla base della documentazione già in atti.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Maria Buttarazzi, contro Comune di Monte San Giovanni Campano, avverso provvedimento prot. 10681 del 9 luglio 2024 concernente diniego permesso di costruire in sanatoria;
La disposizione è richiamata per identificare la modalità di presentazione diretta del ricorso straordinario. Il parere non ne sviluppa un’interpretazione ulteriore.
art. 36 d.P.R. 380/2001
successivamente la Sig.ra Buttarazzi presentò una SCIA in sanatoria prot. n. 15377 del 28 settembre 2023 e una richiesta di permesso di costruire in sanatoria prot. n. 15817 del 4 ottobre 2023, ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001 e dell’art. 22 L.R. Lazio n. 15/2008
La norma è indicata come base della richiesta di permesso di costruire in sanatoria, ma la Sezione non ne esamina i presupposti, rinviando ogni decisione sul merito all’esito dell’integrazione istruttoria.
art. 22 l.r. Lazio 15/2008
successivamente la Sig.ra Buttarazzi presentò una SCIA in sanatoria prot. n. 15377 del 28 settembre 2023 e una richiesta di permesso di costruire in sanatoria prot. n. 15817 del 4 ottobre 2023, ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001 e dell’art. 22 L.R. Lazio n. 15/2008
La disposizione regionale è menzionata quale fondamento della domanda di sanatoria. Il parere non ne interpreta il contenuto.
art. 34 d.P.R. 380/2001
Ella chiede che, ove non venga accolta la domanda di annullamento del diniego, trovi applicazione l’art. 34 d.P.R. 380/2001, con sostituzione della demolizione mediante sanzione pecuniaria nei casi consentiti dalla legge, posto che la disciplina vigente dell’art. 34 prevede che, quando la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente applichi una sanzione pari al triplo del costo di produzione per opere residenziali oppure al triplo del valore venale per opere ad uso diverso.
Il contenuto della disposizione è riportato quale domanda subordinata della ricorrente, non quale interpretazione accolta dalla Sezione, che rinvia ogni decisione sul merito.
Massime di principio
- Quando la relazione ministeriale nel procedimento relativo a un ricorso straordinario non esamina esaurientemente i motivi dedotti e non fornisce elementi sufficienti per decidere, il Consiglio di Stato può disporre un’integrazione istruttoria e rinviare la trattazione, lasciando impregiudicate le decisioni in rito, nel merito e sulla domanda cautelare.
- Nell’integrazione istruttoria disposta su una relazione ministeriale, la relazione integrativa deve essere previamente comunicata al ricorrente e deve essere assegnato un termine non inferiore a trenta giorni per eventuali osservazioni e controdeduzioni.
- Se l’amministrazione non adempie ingiustificatamente all’incombente istruttorio disposto dal Consiglio di Stato, l’affare può essere deciso sulla base della documentazione già acquisita.
Ricorso straordinario sul diniego di sanatoria edilizia
La Sezione Prima esamina un ricorso straordinario contro l’atto comunale del 2 agosto 2024 che ha confermato il diniego della SCIA e del permesso di costruire in sanatoria per manufatti realizzati su un fondo agricolo. La Sezione non decide il ricorso: dispone un’integrazione istruttoria ministeriale e rinvia la trattazione.
Vicenda amministrativa
A seguito di un sopralluogo, il Comune aveva contestato la realizzazione abusiva di un fabbricato ad uso stalla e di locali ad uso magazzino, pollaio, rimessa e tettoia. Con ordinanza n. 3 del 29 giugno 2023, notificata il 3 luglio 2023, aveva ordinato la demolizione e il ripristino dei luoghi entro 90 giorni. La proprietaria aveva presentato una SCIA in sanatoria il 28 settembre 2023 e una richiesta di permesso di costruire in sanatoria il 4 ottobre 2023, ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001 e dell’art. 22 l.r. Lazio 15/2008.
Dopo il preavviso di diniego del 12 dicembre 2023, motivato anche con la mancata dimostrazione dell’esistenza della stalla nella foto storica e con la natura posticcia e l’inidoneità urbanistica di alcuni locali, la ricorrente aveva depositato memorie e documentazione integrativa. Il Comune aveva tuttavia negato la sanatoria con provvedimento del 9 luglio 2024, notificato l’11 luglio, e successivamente aveva confermato il diniego con l’atto impugnato.
Censure e domande della ricorrente
La ricorrente contesta la valutazione della foto storica: a suo avviso, il Comune avrebbe convertito l’incertezza sulla visibilità della stalla in una conclusione negativa, senza considerare le dimensioni modeste del manufatto, gli elaborati tecnici e le dichiarazioni sostitutive. Censura inoltre il mancato riconoscimento di queste ultime e l’insufficienza degli elementi istruttori comunali per escludere la preesistenza dell’opera. Deduce infine la violazione del contraddittorio e della leale collaborazione, per il mancato accoglimento della richiesta di riesame congiunto con il proprio tecnico. Ha dichiarato la disponibilità a rimuovere rimessa e tettoia e ha chiesto, in subordine, l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 34 d.P.R. 380/2001, ove ne ricorrano i presupposti. Ha formulato anche istanza cautelare.
Valutazione del Consiglio di Stato
La relazione ministeriale concludeva per il rigetto, ma non affrontava in modo esauriente i motivi di ricorso e non offriva elementi sufficienti per la decisione, compresa quella sull’istanza cautelare. La Sezione non valuta dunque le singole censure né stabilisce se sussistano i presupposti della sanatoria o della sanzione pecuniaria; ogni decisione in rito e nel merito resta impregiudicata.
Incombenti istruttori e rinvio
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve trasmettere entro 60 giorni una relazione documentata, con elementi puntuali di fatto e di diritto sulle censure, sia per l’istanza cautelare sia per il merito. La relazione dovrà occuparsi in particolare della mancata visualizzazione nella foto del manufatto ad uso stalla e della rilevanza degli atti notori prodotti per dimostrare l’epoca di realizzazione dell’abuso.
La relazione dovrà essere previamente inviata alla ricorrente, con un termine non inferiore a 30 giorni per eventuali osservazioni e controdeduzioni. Il Ministero dovrà poi trasmettere gli atti alla Sezione e informarla anche dell’eventuale mancata presentazione di memorie. Il parere è inviato anche al Comune di Monte San Giovanni Campano. Se l’incombente non sarà adempiuto ingiustificatamente, l’affare potrà essere deciso sulla base della documentazione già in atti; la trattazione è rinviata a una successiva adunanza.
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