Parere n. 236/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dai signori Carla Maria Alessia La Morella, Giovanna Maria Rita Ottoveggio, Nicolò Lo Castro, Giorgio Commare (avv. Lo Presti), contro l’Assessorato alla salute della Regione Siciliana, per l’annullamento del decreto assessoriale n. 388/2024 e dell'accordo integrativo regionale del 6 marzo 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per l’annullamento del decreto assessoriale n. 388/2024 e dell’accordo integrativo regionale della medicina penitenziaria del 6 marzo 2024.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Quattro medici penitenziari hanno impugnato la previsione dell’accordo integrativo regionale del 6 marzo 2024 che impone ai medici già titolari di incarico convenzionale presso istituti penitenziari (ex SIAS), titolari anche di un incarico di medicina generale e con orario complessivo pari a 38 ore settimanali, di optare per uno dei due incarichi entro sei mesi dalla comunicazione aziendale. Con il primo motivo hanno dedotto il contrasto con l’art. 2 della l. n. 740 del 1970, che a loro avviso escluderebbe l’applicazione delle incompatibilità e dei divieti di cumulo previsti per il personale di ruolo o dalle convenzioni con il SSN. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione e falsa applicazione delle norme finali nn. 1 e 12 e della norma transitoria n. 3 dell’ACN per la medicina generale, nonché eccesso di potere per contrasto in pejus con la disciplina ordinaria, sostenendo che la previsione impugnata sarebbe incompatibile con l’ACN vigente. La Presidenza della Regione ha inoltre segnalato la sopravvenuta carenza di interesse in ragione della rimodulazione del decreto.
Il parere
Il Consiglio di giustizia amministrativa dichiara il ricorso inammissibile per carenza originaria di interesse: la previsione dell’accordo impugnato non produce effetti lesivi immediati e attuali nei confronti dei ricorrenti. La decisione è assunta in via preliminare e assorbente; il parere non esamina nel merito i due motivi di incompatibilità e contrasto con l’ACN, né decide sulla sopravvenuta carenza di interesse prospettata dalla Presidenza regionale.
Osservazioni
Primo motivo – Incompatibilità e cumulo degli incarichi
Il motivo, fondato sull’art. 2 della l. n. 740 del 1970, non è esaminato nel merito perché il ricorso è dichiarato inammissibile per carenza originaria di interesse, non risultando effetti lesivi immediati e attuali.
Secondo motivo – Contrasto con l’ACN vigente
La dedotta violazione delle norme finali nn. 1 e 12 e della norma transitoria n. 3 dell’ACN, nonché l’eccesso di potere per contrasto in pejus, restano assorbiti dalla pronuncia di inammissibilità per carenza originaria di interesse.
Norme richiamate
art. 2 l. n. 740/1970
Con un primo motivo sostengono i ricorrenti che la disciplina approvata contrasterebbe con l’art. 2 della l. n. 740 del 1970 secondo la quale a costoro non sarebbero applicabili le regole di incompatibilità o cumulo di impieghi previste per il personale di ruolo ovvero dalle convenzioni con il SSN.
La disposizione è richiamata dai ricorrenti a sostegno dell’asserita inapplicabilità ai medici penitenziari delle regole di incompatibilità o cumulo; il parere non ne interpreta il contenuto, poiché dichiara il ricorso inammissibile per carenza originaria di interesse.
ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 d.lgs. n. 502/1992
Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione delle norme finali numeri 1 e 12 e della norma transitoria n. 3 dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del d.lgs n. 502 del 1992, eccesso di potere per contrasto in pejus con norma ordinaria).
Il parere dà conto della censura di incompatibilità della previsione regionale con l’ACN, ma non ne valuta il merito, decidendo il ricorso per carenza originaria di interesse.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario è inammissibile per carenza di interesse quando l’atto impugnato non determina, nei confronti del ricorrente, effetti lesivi immediati e attuali.
Incompatibilità tra incarichi di medicina penitenziaria e medicina generale
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha reso un parere su un ricorso straordinario proposto da medici penitenziari contro l’Assessorato alla salute della Regione Siciliana, avente a oggetto il decreto assessoriale n. 388/2024 e l’accordo integrativo regionale del 6 marzo 2024.
La previsione contestata e i motivi di ricorso
L’accordo impugnato stabilisce che i medici già titolari di incarico convenzionale presso istituti penitenziari (ex SIAS), che abbiano anche un incarico di medicina generale e raggiungano complessivamente 38 ore settimanali, debbano optare per uno dei due incarichi entro sei mesi dalla comunicazione dell’azienda.
I ricorrenti hanno dedotto, in primo luogo, il contrasto con l’art. 2 della l. n. 740 del 1970, assumendo che ai medici penitenziari non si applichino le incompatibilità o i divieti di cumulo previsti per il personale di ruolo o dalle convenzioni con il SSN. In secondo luogo, hanno denunciato la violazione delle norme finali nn. 1 e 12 e della norma transitoria n. 3 dell’ACN per la medicina generale, nonché eccesso di potere per contrasto in pejus con la disciplina ordinaria.
Esito del parere
La Presidenza della Regione ha segnalato una sopravvenuta carenza di interesse, richiamando la rimodulazione del decreto impugnato. Il Consiglio ha tuttavia dichiarato il ricorso inammissibile per una ragione preliminare: l’assenza di effetti lesivi immediati e attuali discendenti dall’accordo impugnato. Il parere non decide quindi nel merito le censure relative alla disciplina delle incompatibilità e alla conformità all’ACN.
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