Parere n. 1746/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’associazione “Democrazia Cristiana”, in persona dei propri rappresentanti legali pro tempore, per l’annullamento della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici n. 3 del 28 febbraio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento della Commissione di garanzia n. 3 del 28 febbraio 2024, recante il diniego di iscrizione dell’associazione nel registro nazionale dei partiti e movimenti politici.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
L’associazione ha impugnato il diniego di iscrizione nel registro nazionale dei partiti e movimenti politici, chiedendo genericamente, con richiamo agli articoli 3 e 49 della Costituzione, di essere rimessa in termini per effettuare la registrazione. Il Ministero ha chiarito che il diniego non era fondato sul mancato rispetto del termine per la registrazione, ma sull’assenza dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 18 e 10 del d.l. n. 149/2013: partecipazione alle competizioni elettorali indicate dalla legge oppure ricorrenza delle condizioni previste per i partiti che fanno riferimento a gruppi parlamentari e abbiano partecipato congiuntamente a una competizione elettorale riportando almeno un eletto. L’associazione non ha contestato di essere priva di tali requisiti.
Il parere
La Sezione ritiene rispettato il contraddittorio, poiché la relazione istruttoria ministeriale è stata trasmessa anche alla ricorrente. Il ricorso è dichiarato inammissibile: le doglianze sulla rimessione in termini non sono pertinenti alla ragione effettiva del diniego, costituita dalla mancanza dei requisiti soggettivi di legge. La ricorrente non ha contestato tale mancanza né allegato o dimostrato di possedere i requisiti; pertanto, anche un’eventuale rimessione in termini non le procurerebbe l’iscrizione richiesta e non le arrecherebbe alcuna utilità. Non risultano allegati impedimenti di forza maggiore che giustifichino la rimessione in termini.
Osservazioni
Motivo relativo alla rimessione in termini e agli articoli 3 e 49 della Costituzione
La richiesta di rimessione in termini, accompagnata dal generico richiamo agli articoli 3 e 49 della Costituzione, non coglie la ragione del diniego, che non dipendeva dal decorso del termine per la registrazione, ma dall’assenza dei requisiti soggettivi stabiliti dal d.l. n. 149/2013. Inoltre, non sono stati allegati impedimenti di forza maggiore.
Mancanza dei requisiti soggettivi per l’iscrizione
La Commissione ha accertato che l’associazione non rientra in nessuna delle categorie ammesse dagli articoli 18 e 10 del d.l. n. 149/2013. La ricorrente non ha contestato tale accertamento né ha allegato o dimostrato di possedere i requisiti; l’eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe quindi procurarle l’iscrizione e manca un’utilità concreta derivante dall’impugnazione. Il ricorso è pertanto inammissibile.
Norme richiamate
art. 18, comma 1, d.l. n. 149/2013
Ai fini del presente decreto, si intendono per partiti politici i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo di uno degli organi indicati dall’articolo 10, comma 1, lettera a), nonché i partiti e movimenti politici di cui al comma 2 del medesimo articolo 10.
La disposizione individua le categorie di soggetti qualificabili come partiti ai fini del decreto e, in particolare, dell’iscrizione nel registro: la partecipazione elettorale sotto il proprio simbolo oppure il ricorrere della distinta fattispecie prevista dall’art. 10, comma 2.
art. 10, comma 1, lettera a), d.l. n. 149/2013
Sono, dunque, iscritti nel registro i soggetti che alternativamente: - abbiano quantomeno partecipato alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 10, comma 1, lettera a));
La partecipazione almeno a una delle competizioni elettorali elencate costituisce uno dei requisiti alternativi per l’iscrizione, purché i candidati siano stati presentati sotto il simbolo del soggetto richiedente, secondo il coordinamento con l’art. 18, comma 1.
art. 10, comma 2, d.l. n. 149/2013
abbiano dichiarato «di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto», abbiano «depositato congiuntamente il contrassegno elettorale e partecipato in forma aggregata a una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati o di candidati comuni in occasione del rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati o delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, riportando almeno un candidato eletto, sempre che si tratti di partiti politici che risultino iscritti nel registro di cui all’articolo 4 prima della data di deposito del contrassegno» (articolo 10, comma 2).
La fattispecie alternativa richiede congiuntamente i presupposti parlamentari ed elettorali descritti, compreso il conseguimento di almeno un eletto e, per i partiti interessati, la previa iscrizione nel registro di cui all’art. 4. Il ricorso non contesta l’accertamento che l’associazione non rientri neppure in questa categoria.
Massime di principio
- La rimessione in termini non è idonea a fondare l’iscrizione nel registro dei partiti quando il diniego non dipende dalla tardività, ma dall’assenza dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge.
- Nel ricorso straordinario occorre una concreta utilità conseguibile attraverso l’annullamento dell’atto: il ricorso è inammissibile se, anche ipotizzando l’accoglimento della domanda, il ricorrente non potrebbe ottenere il bene della vita richiesto perché privo dei requisiti sostanziali necessari.
- Per ottenere l’iscrizione nel registro nazionale dei partiti e movimenti politici ai sensi del d.l. n. 149/2013 occorre rientrare in una delle categorie alternative delineate dagli articoli 18 e 10; la mera richiesta di riapertura o rimessione in termini non supplisce alla mancanza di tali requisiti.
Diniego di iscrizione nel registro dei partiti politici
Il parere della Sezione Prima riguarda il ricorso straordinario proposto da un’associazione privata contro il diniego della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, disposto con provvedimento n. 3 del 28 febbraio 2024. Il Ministero dell’interno ha trasmesso la relazione istruttoria e ha concluso per l’infondatezza del ricorso.
Fatti e domanda
L’associazione aveva chiesto l’iscrizione nel registro nazionale dei partiti e movimenti politici. La Commissione l’ha negata perché non risultava che l’associazione avesse presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni indicate dall’art. 10, comma 1, lettera a), del d.l. n. 149/2013, né che ricorressero le condizioni previste dal comma 2 dello stesso articolo, richiamate dall’art. 18 del decreto.
Nel ricorso straordinario l’associazione ha invocato genericamente gli articoli 3 e 49 della Costituzione e ha chiesto di essere rimessa in termini per effettuare la registrazione. Il Ministero ha precisato che il diniego non era motivato dal mancato rispetto del termine, bensì dalla mancanza dei requisiti soggettivi per l’iscrizione.
Requisiti normativi per l’iscrizione
L’art. 18, comma 1, del d.l. n. 149/2013 considera partiti, movimenti e gruppi politici organizzati, ai fini del decreto, quelli che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni elencate dall’art. 10, comma 1, lettera a), oppure quelli contemplati dall’art. 10, comma 2.
La prima categoria comprende i soggetti che abbiano partecipato alle elezioni per il rinnovo del Senato, della Camera, dei membri italiani del Parlamento europeo o di un consiglio regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano. La seconda riguarda i soggetti che soddisfino le condizioni parlamentari ed elettorali previste dal comma 2, tra cui la partecipazione aggregata con lista o candidati comuni e l’elezione di almeno un candidato, oltre alla condizione di previa iscrizione indicata dalla disposizione.
Valutazione della Sezione
La Sezione dà atto che il contraddittorio è stato rispettato, poiché la relazione ministeriale è stata trasmessa anche all’associazione ricorrente. Rileva quindi che le doglianze non sono coerenti con la motivazione effettiva dell’atto: la questione non riguarda la tempestività della registrazione, ma la mancanza dei presupposti legali per l’iscrizione.
La Commissione aveva svolto un’istruttoria e concluso che l’associazione non rientrava in nessuna delle due categorie previste dagli articoli 10 e 18 del d.l. n. 149/2013. Tale conclusione non è stata contestata; l’associazione non ha allegato né dimostrato di possedere i requisiti. La Sezione osserva inoltre che non sono stati dedotti impedimenti di forza maggiore idonei a giustificare la rimessione in termini.
Esito
Anche se fosse rimessa in termini, l’associazione non potrebbe ottenere l’iscrizione in assenza dei requisiti sostanziali. L’accoglimento del ricorso non le procurerebbe quindi alcuna utilità concreta. La Sezione esprime il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato inammissibile.
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