Cassazione Penale, Sentenza n. 2258/2022 del 20/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Livorno che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (8/4/2021) e l'ordinanza di convalida del G.i.p. (22/4/2021) relativa a confezioni di conserva di pomodoro. Si assumeva: (i) violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per carenza di motivazione dei provvedimenti in merito alle finalità del sequestro relative alle cose che costituiscono il corpo del reato e alle pertinenze; (ii) omessa motivazione sulla sussistenza del fumus commissi delicti, in particolare perché mancava la 'consegna' necessaria all'integrazione del reato dato che i prodotti erano in lavorazione o depositati in magazzino e alcuni non ancora etichettati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazioni principali: (a) mancanza di interesse del ricorrente in proprio, poiché i beni sequestrati sono di proprietà della Italian Food S.p.a. e quindi il diritto alla restituzione compete alla società; (b) inammissibilità del ricorso proposto dal difensore per conto della società per carenza di procura speciale per il grado di gravame (la procura speciale in atti era conferita solo per la richiesta di riesame e non per il ricorso per cassazione). La Corte ha altresì condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
La norma richiede motivazione anche in relazione alle finalità concrete del sequestro; secondo i ricorrenti tale motivazione mancava, ma la Corte non ha esaminato il merito per inammissibilità procedurale.
Richiamata come norma che disciplina la costituzione del Tribunale in funzione di riesame; il Tribunale di Livorno era costituito ai sensi di questa norma quando ha deciso il riesame.
Disciplina la procura speciale necessaria per il terzo interessato portatore di interesse meramente civilistico: la procura speciale si presume conferita solo per un grado del processo se non è diversa la volontà; la nomina difensiva non sostituisce automaticamente la procura speciale salvo che contenga espressi poteri per quel grado del processo.
art. 571, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato nel testo per distinguere i poteri del difensore (es. impugnazione) da quelli del procuratore speciale; la legittimazione dell'imputato e del suo difensore differisce da quella del terzo interessato.
Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese e la possibilità di sanzione pecuniaria; applicata per condannare i ricorrenti.
art. 23, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamato in relazione alla requisitoria del Pubblico Ministero redatta ai sensi di tale norma; riguarda disposizioni processuali introdotte dal decreto-legge.
Massime di principio
- Se i beni sottoposti a sequestro sono di proprietà di una società, il legale rappresentante che agisce in proprio potrebbe non avere interesse a proporre il riesame: l'interesse concreto alla restituzione spetta al proprietario (la società).
- Il soggetto terzo con interesse meramente civilistico (es. la società) deve munirsi di procura speciale per esercitare rimedi in determinati gradi di giudizio; la semplice nomina difensiva può non essere sufficiente a coprire il ricorso per cassazione se non contiene espressi poteri per quel grado.
- Prima di proporre ricorso in cassazione contro il rigetto di un riesame su sequestro preventivo, verificare che la procura speciale conferita al difensore espliciti il potere anche per il ricorso in Cassazione; altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza di rappresentanza.
- Le doglianze di merito relative alla motivazione su fumus e finalità del sequestro devono essere valutate compatibilmente con la legittimazione e il corretto inquadramento processuale: profili procedurali (inammissibilità) possono impedire l'esame del merito sostanziale.
- In situazioni in cui la contestazione penale riguarda prodotti in lavorazione o non etichettati, la questione relativa alla sussistenza degli elementi del reato (es. 'consegna') è rilevante sul merito ma non esime dal rispettare i requisiti formali e di rappresentanza per impugnare i provvedimenti cautelari.
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