Cassazione Penale, Ordinanza n. 13223/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna in primo grado per evasione. Ha dedotto, da un lato, vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla responsabilità, sostenendo di essere stato rinvenuto a soli 80 metri dalla propria abitazione mentre faceva jogging, di non parlare correttamente l'italiano e quindi di non avere compreso il contenuto delle prescrizioni e dei divieti della misura cautelare; ha inoltre contestato che la Corte d'appello avesse tratto impropriamente dalla sua capacità di tentare di giustificarsi in italiano la prova della comprensione dell'ordinanza. Dall'altro lato, ha censurato il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., ritenendo non dimostrato che l'evasione fosse durata per un periodo tutt'altro che breve, anche considerando la distanza limitata dalla casa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi di ricorso meramente reiterativi di doglianze già affrontate in appello e li ha dichiarati inammissibili. Ha osservato che la pretesa mancata conoscenza della lingua italiana era smentita dalla relazione di polizia giudiziaria e comunque non risultava mai dedotta in atti, mentre gli atti processuali erano tutti in italiano; ha poi ritenuto non applicabile l'art. 131-bis c.p. per la non lieve tenuità dell'offesa, desunta dal fatto che l'imputato si era allontanato per attività non necessarie e per un periodo non breve, essendo stato rinvenuto affaticato e sudato mentre faceva jogging. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità è esclusa quando l'offesa non è di lieve entità; la Corte ritiene non lieve la tenuità nel caso di evasione per attività non necessarie protrattasi per un tempo tutt'altro che breve.
Norma incriminatrice dell'evasione, fattispecie per la quale la condanna di merito è stata confermata.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure meramente reiterative di questioni già esaminate e congruamente respinte dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia logica e non manifestamente illogica.
- La deduzione di travisamento della prova non è fondata se il ricorrente contrappone una lettura alternativa degli elementi già valutati dal giudice di merito, senza evidenziare un effettivo errore percettivo o un dato decisivo trascurato.
- L'assenza di comprensione della lingua italiana, per incidere sulla responsabilità, deve trovare riscontro probatorio concreto e tempestiva allegazione; non può essere affermata in cassazione in modo assertivo se risulta smentita dagli atti.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta presenta un'offesa non lieve, valutata anche in relazione alla durata dell'allontanamento, alle modalità concrete della fuga e alla natura non necessaria dell'attività svolta durante l'evasione.
Come è indicizzato
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