Cassazione Penale, Sentenza n. 24150/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna il rigetto dell'istanza di riesame avverso la convalida del sequestro probatorio di plurimi beni (orologi) ritenuti pertinenti a un'ipotizzata truffa. Contesta la sussistenza del fumus commissi delicti sostenendo che si trattava di un legittimo contratto di compravendita; lamenta il travisamento del compendio probatorio e l'assenza di elementi che provino contatti con persone anziane; censura la mancanza di motivazione circa le esigenze probatorie connesse al vincolo reale, sostenendo la lecita detenzione e provenienza degli orologi e spiegando la presenza di un nome diverso sui biglietti da visita come mera spendita del nome del titolare del negozio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice del riesame avesse fornito una motivazione sufficiente, logica e non contraddittoria, valorizzando le condotte osservate dagli operanti e indicando le ragioni per le esigenze probatorie e il vincolo di temporanea indisponibilità dei beni. La Corte ha richiamato il principio secondo cui in sede di cassazione per impugnazioni avverso provvedimenti di riesame ex art. 325 c.p.p. è consentito proporre ricorso solo per mancanza assoluta di motivazione o per motivazione meramente apparente; l'illogicità manifesta o la contraddittorietà devono essere dedotte con il motivo autonomo di cui all'art. 606, comma 1, lett. e). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1 c.p.p.
Norme richiamate
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Limita l'oggetto del ricorso per cassazione contro provvedimenti di riesame alle ipotesi di mancanza assoluta della motivazione o presenza di motivazione meramente apparente; non comprende censure di illogicità manifesta o contraddittorietà che devono essere dedotte con il motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. e).
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Individua il motivo autonomo utilizzabile davanti alla Corte di Cassazione per censurare illogicità o contraddittorietà della motivazione adottata dal giudice del merito (e quindi utilizzabile quando non si tratta di mera carenza o apparente motivazione).
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. U., n. 5876/2004; Sez. 3, n. 29990/2014)
Precisano che il decreto del pubblico ministero di convalida del sequestro probatorio può essere motivato con formule sintetiche o prestampate purché, con riferimento agli atti richiamati, siano adeguatamente esplicitate le ragioni probatorie a fondamento della misura; chiariscono inoltre i limiti delle censure ammissibili per cassazione in materia di riesame.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti di riesame ai sensi dell'art. 325 c.p.p. è ammissibile solo per mancanza assoluta della motivazione o per motivazione meramente apparente; doglianze sulla logica o sulla valutazione del fatto richiedono il rimedio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e).
- La Corte di Cassazione dà rilevo alla sufficienza logico-motivazionale del giudice del riesame: una motivazione sintetica non è automaticamente insufficiente se, con riferimento agli atti, chiarisce le ragioni della misura.
- Le questioni di fatto (es. natura della provenienza dei beni, qualificazione dell'operazione come compravendita o truffa, individuazione di presunte vittime) sono riservate alla valutazione del giudice del merito e difficilmente sovvertibili in cassazione se la motivazione è congrua.
- La convalida del sequestro probatorio da parte del pubblico ministero può basarsi su argomentazioni brevi purché sia possibile, dal contenuto degli atti richiamati, risalire alle ragioni probatorie che giustificano il vincolo.
- In situazioni analoghe, chi impugna deve: 1) se mira alla cassazione ex art. 325, dimostrare la totale assenza o l'apparenza della motivazione; 2) se contesta la logica o la valutazione probatoria, proporre il motivo specifico di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) e puntare su errori manifesti di fatto o contraddizioni evidenti nella motivazione.
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