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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45526/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Brescia che aveva respinto l'appello avverso l'ordinanza del GIP di Lodi che aveva rigettato l'istanza di declaratoria d'inefficacia della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente sosteneva che, a seguito della pronuncia del Tribunale del riesame che aveva dichiarato l'incompetenza del Tribunale di Lodi rispetto alla posizione del coindagato Lemaifi e disposto la trasmissione degli atti, il Pubblico ministero era stato di fatto obbligato a trasmettere anche le posizioni degli altri indagati (tra cui Khoulaidi), con la conseguente necessità di rinnovare la misura cautelare nei termini previsti dall'art. 27 cod. proc. pen.; inoltre deduceva la possibile estensione degli effetti favorevoli ai coindagati ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la semplice trasmissione degli atti da un ufficio del Pubblico ministero a un altro non integri una formale dichiarazione di incompetenza del giudice suscettibile di far scattare l'obbligo di rinnovazione della misura ex art. 27 cod. proc. pen.; la perdita di efficacia della custodia cautelare si verifica solo quando interviene una formale dichiarazione d'incompetenza del giudice che abbia disposto la misura e non segua, entro venti giorni, un nuovo provvedimento del giudice competente. Inoltre la Corte ha precisato che l'estensione degli effetti favorevoli ai coindagati ai sensi dell'art. 587 è ammissibile solo quando il procedimento incidentale sia sorto e si sia svolto in modo unitario e cumulativo per più indagati e la decisione favorevole non sia fondata su motivi personali. Nel caso concreto non risultava che la posizione di Khoulaidi fosse stata trattata nello stesso procedimento incidentale che aveva riguardato Lemaifi. Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 27 cod. proc. pen.

    L'inefficacia della misura cautelare per mancata rinnovazione opera solo se vi è una formale dichiarazione d'incompetenza del giudice che ha disposto la misura e non segue, entro venti giorni, il nuovo provvedimento cautelare del giudice competente; la mera trasmissione di atti da parte del PM non produce tale effetto

  • art. 587 cod. proc. pen.

    L'estensione degli effetti favorevoli di una decisione a coindagati è possibile solo se il procedimento incidentale è unitario e cumulativo per più indagati e la decisione non è fondata su motivi personali; non è applicabile quando i procedimenti incidentali sorgono in modo frammentario e autonomo

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma relativa all'impugnazione esperita (richiamata nel procedimento), il suo esercizio non è bastato a superare i presupposti di ammissibilità del ricorso in Cassazione

  • art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Disciplina della competenza e della trasmissione degli atti tra uffici giudiziari che può determinare il trasferimento di posizioni processuali, senza però, di per sé, incidere sulla efficacia dei provvedimenti cautelari adottati precedentemente

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna del proponente del ricorso in Cassazione al pagamento delle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità manifestamente infondata

Massime di principio

  • La perdita di efficacia di una misura cautelare per mancata rinnovazione ex art. 27 cod. proc. pen. richiede una formale dichiarazione d'incompetenza del giudice che ha adottato la misura; atti organizzativi o trasmissioni disposte dal Pubblico ministero non sono idonei a produrre tale effetto
  • L'estensione degli effetti favorevoli di una decisione a coindagati ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen. è ammessa solo se il procedimento incidentale è nato e si è svolto in modo unitario e cumulativo per più indagati e la decisione non è fondata su motivi personali
  • Il Pubblico ministero conserva autonomia nella gestione delle trasmissioni e separazioni delle posizioni: la mera trasmissione degli atti per ragioni di competenza non obbliga automaticamente al rinnovamento delle misure cautelari
  • Per ottenere l'estensione di una pronuncia favorevole è utile che il difensore curi che la posizione del proprio assistito sia trattata nello stesso procedimento incidentale e documenti l'unitarietà del processo
  • Ricorsi manifestamente infondati in Cassazione possono comportare condanne alle spese e somme a titolo di ammenda; è quindi opportuno valutare preliminarmente la fondatezza degli argomenti procedurali sollevati

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