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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26384/2023 del 12/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione perché notificato oltre il termine lungo semestrale di impugnazione applicabile al caso. Ha quindi condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un giudizio di merito iniziato con ricorso depositato il 30 settembre 2009 e definito con sentenza della Corte d'appello di Bari del 7 maggio 2018. La parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione notificato a mezzo PEC il 7 dicembre 2018. La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio che l'impugnazione era stata proposta oltre il termine lungo semestrale applicabile ratione temporis ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009. Ha inoltre richiamato il principio per cui, nelle controversie in materia di lavoro e previdenza, non opera la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Il ricorso, quindi, è stato dichiarato tardivo e inammissibile, senza esame del merito delle censure.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nei giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, il termine lungo per proporre ricorso per cassazione è semestrale.
  • Nelle controversie in materia di lavoro e previdenza la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica.
  • L'impugnazione proposta oltre il termine lungo è inammissibile, con conseguente condanna alle spese e applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPensioni
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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