Cassazione Penale, Sentenza n. 42834/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Zangaro impugna la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., lamentando: 1) violazione dell'art. 129 c.p.p. per non averlo assolto dal reato associativo nonostante, a suo dire, l'insussistenza di tale reato; 2) vizio di motivazione nel rifiuto delle attenuanti generiche. La sentenza impugnata aveva rideterminato la pena nella misura richiesta dal ricorrente con l'accordo del pubblico ministero.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti in Cassazione fossero tra quelli già dedotti in appello e poi rinunciati; ha richiamato il principio secondo cui il ricorso avverso sentenze emesse ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo se riguarda la formazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del PM o il contenuto difforme della pronuncia. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis, cod. proc. pen.
La Corte interpreta la norma nel senso che i ricorsi in Cassazione contro sentenze emesse ex art. 599-bis sono ammissibili solo se concernono la formazione della volontà di accedere al concordato, il consenso del PM o difformità del contenuto della pronuncia rispetto all'accordo
art. 129, cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa come fondamento per la auspicata assoluzione o proscioglimento; la Corte osserva che le doglianze relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 sono inammissibili in Cassazione se costituivano motivo già rinunciato in sede di appello
art. 616, cod. proc. pen.
Applicata per disporre la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
Corte Cost.
sent. n. 186 del 13/06/2000
Citata in relazione ai criteri di valutazione della responsabilità del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità, confermando l'opportunità della sanzione pecuniaria quando non sussista assenza di colpa
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102
Richiamata per il principio che sono inammissibili in Cassazione le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 e ai vizi attinenti alla determinazione della pena, salvo che tali vizi non si traducano in illegittimità della sanzione (es.: pena oltre i limiti edittali)
Massime di principio
- I ricorsi in Cassazione contro sentenze emesse su accordo ai sensi dell'art. 599-bis sono limitati: possono riguardare soltanto la formazione della volontà di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero o una pronuncia difforme rispetto all'accordo
- Motivi già dedotti e poi rinunciati in sede di appello non possono essere sollevati in Cassazione: la rinuncia in appello preclude l'impugnazione degli stessi motivi in sede di legittimità
- Le doglianze sulla mancata applicazione di istituti estintivi o sulle attenuanti generiche sono inammissibili in Cassazione se rientrano fra i motivi rinunciati o non attengono alla formazione della volontà concordataria
- I vizi relativi alla determinazione della pena sono inammissibili in Cassazione salvo quando si traducano in una sanzione illegittima, ad esempio perché fuori dai limiti edittali o non prevista dalla legge
- La declaratoria di inammissibilità può comportare la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende se non si riscontra un'assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42605/2022 del 10/11/2022
- Sentenza penale · 10 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42606/2022 del 10/11/2022
- Sentenza penale · 10 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42607/2022 del 10/11/2022
- Sentenza penale · 10 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42608/2022 del 10/11/2022
- Sentenza penale · 10 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42609/2022 del 10/11/2022
- Sentenza penale · 10 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42610/2022 del 10/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →