Ordinanza n. 512/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, n. 186 del 14 gennaio 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I quater, che aveva negato la tutela cautelare avverso l’esito dell’accertamento di non idoneità psico-fisica fondato sulla presenza di un tatuaggio
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato)
Prevale il privato
La controversia
Il candidato ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 186 del 14 gennaio 2026, chiedendone la riforma nell’ambito di una controversia relativa alla propria idoneità psico-fisica. In sede cautelare, l’appello è stato ritenuto assistito da adeguato fumus boni iuris, alla luce del certificato medico del 20 novembre 2025 prodotto dallo specialista presso cui l’interessato stava seguendo un protocollo di laser terapia sinergica per la rimozione totale del tatuaggio. Il certificato attestava una modestissima presenza di pigmento residuo superficiale all’estremo distale del polso sinistro, rilevata mediante video dermatoscopia computerizzata, nonché la completa ablazione ed eliminazione linfatica del pigmento secondo l’esame diagnostico con sistema Anthera.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e, riformando l’ordinanza del TAR, ha accolto l’istanza cautelare proposta in primo grado. Ha disposto un nuovo accertamento dell’idoneità psico-fisica del candidato da parte di una Commissione in diversa composizione. La decisione cautelare è stata fondata sul fumus boni iuris desunto dalla documentazione specialistica relativa alla quasi completa rimozione del pigmento e alla sua completa ablazione ed eliminazione linfatica. Le spese dell’appello cautelare sono state compensate tra le parti. È stata inoltre ordinata la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare proposto contro l’ordinanza cautelare del TAR.
Impone la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito dopo la definizione della fase cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte appellante a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità dell’appellante.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la documentazione specialistica aggiornata che evidenzi la pressoché totale rimozione di un tatuaggio e l’eliminazione del pigmento può integrare un adeguato fumus boni iuris rispetto a un accertamento di non idoneità psico-fisica fondato sulla presenza del tatuaggio.
- Quando emergano elementi clinici nuovi o più favorevoli idonei a porre in dubbio l’attualità dell’accertamento di non idoneità psico-fisica, il giudice può disporre, in sede cautelare, un nuovo accertamento da parte di una Commissione in diversa composizione.
- L’accoglimento dell’appello cautelare contro l’ordinanza del TAR comporta, ove ne ricorrano i presupposti, la riforma della decisione appellata e l’accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado, con trasmissione degli atti al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
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