Cassazione Penale, Ordinanza n. 30965/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi applicato le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che lo aveva condannato per oltraggio. Nel ricorso ha dedotto un preteso ne bis in idem processuale riferito alla condanna per il medesimo fatto. La Corte di cassazione ha però rilevato che tali censure non erano ammissibili, sia perché il rilievo era comunque manifestamente infondato, sia soprattutto perché nel giudizio di appello il ricorrente aveva rinunciato ai motivi relativi alla responsabilità, rendendo definitiva la statuizione appellata sul punto.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando censura una statuizione ormai divenuta definitiva in parte qua per effetto della rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità.
- La deduzione di un ne bis in idem processuale non è scrutinabile in cassazione se proposta contro una decisione ormai consolidata per effetto della rinuncia ai motivi nel giudizio di appello.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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