Cassazione Penale, Sentenza n. 42160/2024 del 15/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione contro l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'imputato avverso la sentenza di condanna in rito abbreviato per bancarotta fraudolenta, per presunta mancanza del mandato a impugnare e della dichiarazione/elezione di domicilio richiesta dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p.; il ricorrente ha contestato che, in primo grado, aveva conferito procura speciale al difensore per chiedere il rito abbreviato e che tale procura e la richiesta del rito speciale rendono l'imputato "presente" ai sensi dell'art. 420, comma 2-ter, c.p.p., assorbendo la situazione che aveva portato alla declaratoria di assenza e rendendo inapplicabile l'art. 581, comma 1-quater.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso; ha ritenuto fondato il motivo, richiamando la giurisprudenza (Sez. 2, n. 13714 del 08/03/2024, Jebali) e interpretando l'art. 420, comma 2-ter, c.p.p. nel senso che la richiesta del rito speciale tramite procuratore speciale fa considerare l'imputato presente ex lege. Di conseguenza l'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. non si applica in questi casi e l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio; gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Milano per il giudizio.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
art. 581, comma 1-quater, c.p.p.
Norma applicata dalla Corte territoriale per richiedere un mandato specifico a impugnare e l'elezione di domicilio in caso di imputato giudicato in assenza; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la norma non trova applicazione quando il rito alternativo sia stato richiesto dal difensore munito di procura speciale, perché in quel caso l'imputato si considera presente ex art. 420, comma 2-ter.
art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen.
art. 420, comma 2-ter, c.p.p.
Stabilisce che e' considerato presente l'imputato che richiede per iscritto di essere ammesso a un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta; la Corte ha interpretato questa norma nel senso che la richiesta del rito abbreviato tramite procuratore speciale elimina lo stato di 'assenza' rilevante ai fini dell'art. 581, comma 1-quater.
Cass. Sez. 2, n. 13714 del 08/03/2024 (Jebali)
Sez. 2, n. 13714 del 08/03/2024, Rv. 286208
Precedente della Corte di Cassazione che afferma che non trova applicazione l'art. 581, comma 1-quater, quando il difensore chiede il rito speciale munito di procura speciale, perché non vi sono dubbi sulla conoscenza e partecipazione dell'imputato al procedimento.
Massime di principio
- Se l'imputato richiede per iscritto il rito speciale o è rappresentato da un procuratore speciale che richiede il rito, l'imputato è considerato presente ex art. 420, comma 2-ter, e quindi non è necessario il mandato speciale a impugnare previsto dall'art. 581, comma 1-quater.
- La procura speciale conferita per chiedere o definire il giudizio in rito abbreviato deve risultare documentata: conservare e allegare agli atti la procura e la documentazione dell'elezione di domicilio evita questioni di ammissibilità.
- Se il difensore ha richiesto il rito speciale senza essere munito di procura speciale o senza prova della volontà dell'imputato, permane il rischio di dichiarazione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater.
- In caso di impugnazione dichiarata inammissibile per erronea applicazione dell'art. 581, la Cassazione può annullare l'ordinanza e rinviare gli atti alla Corte d'appello per decidere sul merito dell'appello.
- Per evitare incerti esiti procedurali, ogni atto di difesa che implichi scelta sul rito (ad es. richiesta di abbreviato) dovrebbe essere formalizzato con procura speciale e, se necessario, con dichiarazione/eletto domicilio chiaramente documentata nel procedimento.
- La giurisprudenza recente tende a privilegiare la tutela della consapevolezza e partecipazione dell'imputato: se la scelta del rito è frutto di una manifestazione di volontà dell'imputato (diretta o tramite procuratore speciale), le regole speciali di ammissibilità degli appelli contro sentenze pronunciate in assenza non trovano applicazione.
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