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Sentenza

Sentenza del 06/07/2016 n. 13744 - Corte di Cassazione

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE - Impiego di lavoratori non regolarmente denunciati - Sanzione amministrativa - Base di calcolo - Costo del lavoro in base ai vigenti contratti collettivi nazionali.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 79/04/2009, depositata il 15 aprile 2009, che aveva parzialmente accolto l'appello dell'Ufficio e rideterminato la sanzione applicando il 200% alla retribuzione complessiva asseritamente corrisposta alla lavoratrice, pari a 531 euro. Con il primo motivo ha contestato la violazione dell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 2002, sostenendo che la base di calcolo dovesse essere il costo del lavoro determinato secondo i contratti collettivi nazionali vigenti, e non la retribuzione effettivamente pagata. Con il secondo motivo ha denunciato l'omessa motivazione sulla determinazione della retribuzione assunta a base del calcolo.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la giurisdizione del giudice tributario fosse ormai coperta da giudicato implicito: il difetto di giurisdizione non era stato contestato nei precedenti gradi e la successiva pronuncia della Corte costituzionale non poteva riaprire una questione processualmente preclusa. Nel merito ha accolto il primo motivo, poiché la sanzione va calcolata sul costo del lavoro ricavato dai contratti collettivi nazionali vigenti, non sulla retribuzione effettivamente corrisposta; il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla C.T.R. della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di Cassazione. La Corte non ha determinato direttamente l'importo finale della sanzione.

Norme richiamate

  • Art. 3, comma 3, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, nel testo vigente ratione temporis

    Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, l'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatorie, è altresì punito con la sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione.

    La base di calcolo della sanzione è il costo del lavoro determinato in base ai contratti collettivi nazionali vigenti per il periodo previsto dalla norma. Non può essere sostituita dalla somma effettivamente pagata al lavoratore, salvo che questa corrisponda al parametro contrattuale.

  • Art. 37 c.p.c.

    L'interpretazione dell'art. 37 c.p.c., secondo cui il difetto di giurisdizione "è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo", deve infatti tenere conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo.

    La rilevabilità del difetto di giurisdizione va coordinata con economia processuale e ragionevole durata del processo; se la decisione di merito non è stata impugnata sul punto, può formarsi un giudicato implicito sulla giurisdizione, che preclude la successiva contestazione.

Massime di principio

  • Per determinare la sanzione per lavoro irregolare prevista dalla disciplina applicabile ratione temporis, occorre riferirsi al costo del lavoro risultante dai contratti collettivi nazionali vigenti e al periodo indicato dalla legge; la retribuzione effettivamente versata non è, da sola, il parametro legale.
  • Quando una sentenza decide il merito e la parte non impugna la giurisdizione nei modi e nei tempi dovuti, può consolidarsi un giudicato implicito che impedisce di riaprire la questione nei gradi successivi, anche alla luce di una successiva pronuncia costituzionale.
  • Se il giudice di merito ha applicato una base di calcolo diversa da quella prescritta dalla legge, la sentenza può essere cassata con rinvio affinché il giudice ridetermini la questione secondo il parametro normativo corretto; gli ulteriori motivi che dipendono dalla medesima statuizione possono restare assorbiti.

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