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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38883/2021 del 07/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (soci)

La controversia

Due soci di una società a responsabilità limitata hanno convenuto in giudizio l'amministratore e la società chiedendo, da un lato, la revoca dell'amministratore e il risarcimento del danno e, dall'altro, la declaratoria di inesistenza, nullità o annullamento di una deliberazione assembleare che aveva approvato il bilancio, disposto la distribuzione degli utili e nominato l'organo gestorio. In sede cautelare hanno domandato anche la sospensione della delibera e la revoca d'urgenza dell'amministratore. Il giudice istruttore ha nominato un curatore speciale della società ai sensi dell'art. 78 c.p.c., ritenendo sussistente un conflitto di interessi dell'amministratore. La società ha reclamato il provvedimento; la Corte d'appello ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Venezia, sezione specializzata per l'impresa. La società ha quindi proposto regolamento necessario di competenza, sostenendo che il reclamo dovesse essere deciso dalla Corte d'appello e che, comunque, il richiamo a precedenti in materia diversa fosse errato. I resistenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso perché il decreto di nomina del curatore speciale non ha natura decisoria né definitiva, e hanno comunque sostenuto che, se reclamabile, il provvedimento andava portato al tribunale collegiale. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso: il provvedimento di nomina del curatore speciale è modificabile e revocabile in ogni tempo, non passa in giudicato e non ha contenuto decisorio o carattere definitivo; ciò esclude anche la proponibilità del regolamento di competenza contro la decisione che declina la competenza sul reclamo. Nel merito nomofilattico, la Corte ha precisato che non esiste un conflitto immanente di interessi tale da imporre sempre la nomina del curatore speciale nei giudizi di impugnazione delle delibere assembleari, neppure quando la delibera riguarda profili connessi alla gestione; ha inoltre affermato che, se la nomina del curatore speciale avviene in corso di causa, il provvedimento si inserisce incidentalmente nel processo e il relativo reclamo spetta al tribunale in composizione collegiale, restando possibile la revoca o modifica nel medesimo giudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha ritenuto che il decreto di nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. sia un provvedimento di volontaria giurisdizione, sempre revocabile e modificabile dal giudice che lo ha emesso, privo di stabilità e di decisorietà, e quindi non idoneo a fondare né ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. né regolamento di competenza contro la declinatoria pronunciata sul reclamo. Ha comunque enunciato principi di diritto sulla non configurabilità di un conflitto di interessi automatico nelle impugnazioni di delibere assembleari e sulla competenza del tribunale collegiale per il reclamo avverso la nomina del curatore speciale disposta in corso di causa. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 78 c.p.c.

    Il decreto di nomina del curatore speciale ha funzione meramente strumentale nel processo, è sempre revocabile o modificabile e serve a rimediare alla mancanza o al conflitto del rappresentante con il rappresentato.

  • art. 79 c.p.c.

    L'istanza di nomina del curatore speciale può essere proposta dal pubblico ministero, dalla persona da rappresentare o da chiunque vi abbia interesse.

  • art. 80 c.p.c.

    La nomina del curatore speciale è comunicata al pubblico ministero e il procedimento è connotato da provvisorietà e strumentalità.

  • art. 742 c.p.c.

    I provvedimenti camerali, compresa la nomina del curatore speciale, sono modificabili o revocabili in ogni tempo.

  • art. 739 c.p.c.

    Il reclamo avverso il decreto emesso dal giudice monocratico spetta al tribunale in composizione collegiale, secondo il modello generale del reclamo camerale.

  • art. 742-bis c.p.c.

    Le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio si applicano ai procedimenti camerali come quello di nomina del curatore speciale.

  • art. 669-terdecies c.p.c.

    Conferma la regola generale secondo cui il reclamo contro provvedimenti del giudice monocratico spetta all'organo collegiale del medesimo ufficio.

  • art. 75 c.p.c.

    Le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta secondo legge o statuto; la società è quindi normalmente rappresentata dal proprio legale rappresentante.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Il giudice può concedere un termine per regolarizzare la costituzione anche quando debba verificare la necessità o meno della nomina del curatore speciale.

  • art. 178 c.p.c.

    Le determinazioni del giudice istruttore su questioni processuali non vincolano il collegio nella decisione della causa.

  • art. 2476 c.c.

    L'azione sociale di responsabilità esercitata dal socio di minoranza è proposta nell'interesse della società e rende necessaria la partecipazione della società al giudizio.

  • art. 2389 c.c.

    Richiamato solo come esempio di delibera assembleare che può riguardare profili inerenti all'organo gestorio, senza che ciò basti di per sé a fondare un conflitto immanente.

  • art. 2364, comma 1, n. 5, c.c.

    Richiamato solo come esempio di delibera assembleare che autorizza un atto gestorio, senza implicare automaticamente conflitto di interessi.

  • art. 2378 c.c.

    Richiamato nel contesto del procedimento cautelare relativo all'impugnazione della delibera assembleare.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    Il ricorso straordinario è ammissibile solo contro provvedimenti decisori e definitivi; il decreto di nomina del curatore speciale non ha tali caratteri.

  • art. 24, comma 1, Cost.

    La Corte esclude che la declaratoria di inammissibilità del reclamo incida in modo definitivo sul diritto di azione, trattandosi di provvedimento camerale revocabile.

  • art. 363 c.p.c.

    La Corte pronuncia principi di diritto nomofilattici, pur dichiarando inammissibile il ricorso, in ragione della rilevanza delle questioni affrontate.

Massime di principio

  • Il decreto di nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. ha natura strumentale e interinale: non attribuisce un bene della vita, non decide un conflitto di diritti e non è idoneo al giudicato, perché sempre revocabile o modificabile dal giudice che lo ha emesso.
  • Per l'ammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. è necessario che il provvedimento abbia carattere decisorio e definitivo; tali requisiti mancano nei provvedimenti camerali di nomina del curatore speciale, anche se incidono su posizioni processuali.
  • Nelle impugnazioni delle deliberazioni assembleari di società non si configura, di regola, un conflitto di interessi immanente tale da imporre sempre la nomina di un curatore speciale alla società; la mera circostanza che la delibera riguardi profili dell'organo amministrativo non basta.
  • Il conflitto di interessi rilevante ai fini dell'art. 78 c.p.c. richiede una reale incompatibilità tra gli interessi del rappresentante e quelli del rappresentato, non la semplice presenza di interessi concorrenti o potenzialmente divergenti.
  • Quando la nomina del curatore speciale è richiesta in corso di causa, il provvedimento si inserisce come sub-procedimento nel giudizio pendente; la revoca o modifica va chiesta al giudice procedente, mentre il reclamo immediato, ove ammissibile, spetta al tribunale collegiale e non alla corte d'appello.
  • Le determinazioni del giudice istruttore su questioni di rappresentanza processuale o conflitto di interessi non vincolano il collegio nella decisione finale della causa.
  • L'uso dell'art. 78 c.p.c. deve essere prudente per evitare che diventi uno strumento per esautorare impropriamente l'organo amministrativo della società nelle scelte difensive del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriAssembleaImpugnazioniSpese di lite
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieImpugnazione delibere assembleariRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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