Cassazione Civile, Ordinanza n. 34167/2022 del 21/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte istante)
La controversia
La parte istante ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nell'ordinanza della Corte di cassazione n. 10142 del 2022, limitatamente al capo sulle spese di lite. Dalla lettura del provvedimento emerge che il ricorso originario deciso con quell'ordinanza era stato rigettato; pertanto, la regolazione delle spese doveva coerentemente porre a carico del ricorrente la metà delle spese non compensate. La Corte rileva inoltre che il ricorso per correzione era stato ritualmente notificato alle controparti insieme alla fissazione dell'adunanza e alla proposta del relatore, e che queste non avevano svolto difese, sicché non vi era ragione di dichiararne l'inammissibilità. Il motivo accolto riguarda dunque l'erronea formulazione del dispositivo sulle spese, da coordinare con la motivazione e con l'esito di rigetto del giudizio principale.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso per correzione di errore materiale. Ha quindi corretto il dispositivo dell'ordinanza n. 10142 del 2022, sostituendo il capo sulle spese con la formula che dispone la compensazione per metà delle spese del giudizio di legittimità e condanna la parte ricorrente al rimborso in favore della parte controricorrente dell'altra metà, con liquidazione complessiva di euro 10.000,00, oltre spese forfettarie del 15%, esborsi di euro 200,00 e accessori di legge. Le controparti non hanno resistito nella fase di correzione.
Norme richiamate
art. 380 bis c.p.c.
La Corte richiama la proposta del relatore resa nel procedimento camerale non partecipato; la norma è utilizzata come base procedurale del rilievo e della decisione sulla correzione.
art. 391-bis c.p.c.
Pur non essendo testualmente riportato nel brano, il provvedimento è una correzione di errore materiale in sede di legittimità; la Corte applica il rimedio correttivo per emendare il solo dispositivo sulle spese in presenza di errore evincibile dal contrasto con la motivazione.
Cass. 20/05/2021, n. 13854
È richiamata per affermare che la domanda di correzione è scrutinabile quando riguarda la regolazione delle spese di lite e l'errore è ricavabile dal confronto tra motivazione e dispositivo.
Massime di principio
- Il ricorso per correzione di errore materiale è ammissibile anche quando investa il capo sulle spese di lite, purché l'errore risulti oggettivamente dal raffronto tra motivazione e dispositivo.
- Non sussiste inammissibilità del ricorso per correzione se la notificazione alle controparti è stata eseguita unitamente alla fissazione dell'adunanza e alla proposta del relatore e le controparti non hanno svolto difese.
- In presenza di rigetto del ricorso principale, la regolazione delle spese deve essere coerente con tale esito; un dispositivo che non lo sia può essere corretto come errore materiale.
- La correzione di errore materiale può essere utilizzata per riallineare il dispositivo alla logica del decisum, senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione principale.
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