Cassazione Penale, Ordinanza n. 15231/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello deducendo due censure entrambe attinenti al solo trattamento sanzionatorio: da un lato la dosimetria della pena, dall'altro la mancata concessione delle attenuanti generiche. Dal testo risulta che il giudice d'appello aveva già dichiarato la nullità della sentenza di primo grado; proprio per questa ragione la Corte di cassazione ha ritenuto i motivi privi di interesse attuale, poiché diretti contro statuizioni non più utilmente aggredibili nel quadro processuale definito dalla nullità rilevata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che entrambi i motivi erano inammissibili per carenza di interesse in quanto concernenti esclusivamente il trattamento sanzionatorio e le attenuanti generiche, a fronte della declaratoria di nullità della sentenza di primo grado già rilevata in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorso è inammissibile quando difetta l'interesse a impugnare; nel caso di specie i motivi non erano attuali perché la sentenza di primo grado era stata dichiarata nulla in appello.
Non risulta espressamente citato nel testo, ma la decisione si limita alla declaratoria di inammissibilità con le conseguenze economiche di legge.
Massime di principio
- È inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione che censuri esclusivamente il trattamento sanzionatorio o il diniego delle attenuanti generiche quando la sentenza di primo grado sia già stata dichiarata nulla in appello, poiché manca un concreto effetto utile dell'impugnazione.
- L'interesse a ricorrere va valutato in concreto e attualmente: se la statuizione impugnata non è più idonea a produrre effetti nel giudizio, la censura deve essere dichiarata inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove previsto, al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
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