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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37153/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condannato)

La controversia

L’interessato aveva chiesto al Tribunale di Teramo, quale giudice dell’esecuzione, l’applicazione della continuazione ai sensi dell’art. 671 c.p.p. tra i reati oggetto di tre sentenze irrevocabili: la sentenza della Corte d’appello di Ancona del 18 giugno 2020, relativa a reati commessi dal 14 ottobre al 27 novembre 2014; la sentenza del Tribunale di Vasto del 10 giugno 2018, per reati commessi il 26 e 27 novembre 2014; e la sentenza del Tribunale di Viterbo del 25 maggio 2018, per reati commessi dal 10 luglio 2013 al 3 febbraio 2014. Il Tribunale di Teramo, con ordinanza del 22 gennaio 2026, aveva riconosciuto la continuazione soltanto tra i reati oggetto delle prime due sentenze e rideterminato la pena complessiva in otto anni e dieci mesi di reclusione ed euro 3.500 di multa. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, che la Corte d’appello di Ancona aveva già riconosciuto con ordinanza del 20 dicembre 2021 la continuazione tra quei reati e determinato la pena in sette anni di reclusione ed euro 3.500 di multa: la nuova rideterminazione, non richiesta e peggiorativa, violava il divieto di reformatio in peius e il giudicato esecutivo. Con il secondo motivo ha lamentato violazione di legge e difetto di motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione unitaria anche con i reati giudicati a Viterbo, richiamando la prossimità temporale, l’omogeneità delle condotte e la medesima compartecipazione. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo: dagli atti risultava che la continuazione tra i reati oggetto delle sentenze di Ancona e Vasto era già stata riconosciuta dalla Corte d’appello di Ancona con ordinanza del 20 dicembre 2021, che aveva fissato la pena in sette anni di reclusione ed euro 3.500 di multa. L’istanza esaminata dal Tribunale di Teramo chiedeva soltanto di estendere la continuazione anche ai reati giudicati a Viterbo; in assenza di una nuova domanda o di elementi innovativi, il giudice dell’esecuzione non poteva rideterminare nuovamente e in senso peggiorativo la pena già stabilita. Il secondo motivo è stato assorbito, poiché la valutazione del mancato riconoscimento della continuazione con i reati di Viterbo era viziata dalla mancata considerazione del precedente riconoscimento. L’ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Teramo, in diversa persona fisica, per un nuovo esame e un’adeguata motivazione, restando il giudice libero di riconoscere o negare la continuazione. In sede di rinvio deve trovare applicazione l’art. 34, comma 1, c.p.p., come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013: non può partecipare al giudizio il giudice che ha già pronunciato o concorso a pronunciare sull’istanza esecutiva di continuazione.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    In tale situazione, il Tribunale di Teramo, in mancanza di alcuna domanda e di elementi innovativi, non avrebbe potuto determinare nuovamente, peraltro in senso peggiorativo, la pena già rideterminata, per i reati indicati ai numeri "1" e "2" del primo paragrafo della superiore narrativa, dalla Corte di appello di Ancona con la citata ordinanza del 20 dicembre 2021.

    Nel procedimento esecutivo volto all’applicazione della continuazione, il giudice non può rideterminare d’ufficio e in senso peggiorativo una pena già stabilita con precedente provvedimento definitivo, quando non vi sia una nuova domanda relativa a tale rideterminazione né siano emersi elementi innovativi.

  • art. 34, comma 1, c.p.p.

    Dovrà applicarsi l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.

    Nel giudizio di rinvio conseguente all’annullamento di una decisione sull’applicazione esecutiva della continuazione, non può partecipare il giudice che abbia già pronunciato, o concorso a pronunciare, sull’accoglimento o sul rigetto della relativa richiesta.

  • art. 623, comma 1, lett. a), c.p.p.

    Dovrà applicarsi l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.

    Il giudizio di rinvio deve essere celebrato senza la partecipazione del giudice che aveva già deciso sulla richiesta esecutiva di continuazione, secondo la regola risultante dalla declaratoria d’illegittimità costituzionale richiamata dalla Corte.

Massime di principio

  • Nel procedimento esecutivo, il giudicato preclude una nuova decisione sulle questioni già effettivamente dedotte e decise, salvo che la nuova istanza si fondi su elementi di fatto o di diritto sopravvenuti oppure su elementi preesistenti non esaminati, neppure implicitamente, nella decisione precedente.
  • La preclusione da giudicato esecutivo riguarda le questioni effettivamente decise, non quelle soltanto deducibili o proponibili ma non dedotte né valutate, neppure implicitamente.
  • Quando la continuazione tra alcuni reati è già stata riconosciuta con un provvedimento esecutivo e la successiva istanza chiede soltanto di estenderla ad altri reati, il giudice non può rideterminare d’ufficio, in assenza di domanda e di elementi innovativi, la pena già fissata per i reati già unificati, tanto meno in senso peggiorativo.
  • Nel giudizio di rinvio su una richiesta esecutiva di continuazione non può partecipare il giudice che aveva già pronunciato o concorso a pronunciare sull’accoglimento o sul rigetto della richiesta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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