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Sentenza

Sentenza del 27/09/2017 n. 22490 - Corte di Cassazione

Contenzioso-Impugnazioni- Termine annuale dalla pubblicazione della sentenza - applicabilità del nuovo termine semestrale ex art. 327 cod. proc. civ. - esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava quattro avvisi di accertamento Tosap relativi agli anni 2005-2008, emessi per l'occupazione di suolo pubblico mediante cassonetti utilizzati nello svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti. In via preliminare, la resistente aveva eccepito la tardività del ricorso per cassazione, sostenendo l'applicabilità del termine semestrale previsto dal nuovo art. 327 c.p.c. Nel merito, la ricorrente contestava l'esclusione della tassazione e l'applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 49, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 507 del 1993, sostenendo che l'occupazione effettuata dalla società privata appaltatrice non poteva essere equiparata a quella direttamente realizzata dal Comune.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione di tardività, stabilendo che il termine semestrale introdotto dalla legge n. 69 del 2009 si applica soltanto ai giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009. Poiché il giudizio era iniziato nel 2008, era applicabile il precedente termine annuale e il ricorso era tempestivo. Nel merito, la Corte ha accolto il ricorso principale, ritenendo soggetta a Tosap l'occupazione dei beni demaniali effettuata dalla società privata nell'ambito di un contratto di appalto. Ha escluso l'esenzione prevista per gli enti pubblici, poiché l'occupazione non era stata effettuata direttamente dal Comune e l'attività non rientrava nelle finalità esenti previste dalla legge. La sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario della società contribuente. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, essendo intervenuto l'annullamento in autotutela di uno degli avvisi. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 327 c.p.c.

    Termine annuale per la proposizione delle impugnazioni, successivamente ridotto a sei mesi.

    Il termine semestrale si applica solo ai giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009; per i giudizi anteriori resta applicabile il termine annuale.

  • Legge n. 69 del 2009, art. 46, comma 17

    Ha abbreviato in sei mesi il termine di proposizione delle impugnazioni previsto dall'art. 327 c.p.c.

    La modifica del termine non opera retroattivamente nei giudizi già iniziati prima della data prevista dalla disciplina transitoria.

  • Legge n. 69 del 2009, art. 58, comma 1

    La nuova disciplina si applica ai giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore della legge.

    La data di instaurazione del giudizio è decisiva per individuare il termine lungo di impugnazione applicabile.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38

    Nel processo tributario disciplina il termine per impugnare le sentenze, mediante il rinvio al termine previsto dall'art. 327 c.p.c.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 38

    Sono soggette alla tassa, in maniera generalizzata, le occupazioni di qualsiasi natura, anche senza titolo, di strade e beni demaniali.

    Il presupposto impositivo della Tosap comprende ogni tipo di occupazione di beni demaniali, anche quando sia funzionale allo svolgimento di un servizio pubblico.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 39

    È soggetto passivo chiunque occupi il bene demaniale, compreso l'occupante di fatto o abusivo.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, comma 1, lett. a)

    L'esenzione per gli enti territoriali è eccezionale e va interpretata restrittivamente. Opera quando l'occupazione è effettuata direttamente dall'ente e ricorrono le ulteriori condizioni previste dalla norma, tra cui una finalità sanitaria; non si estende automaticamente al privato che svolga il servizio tramite appalto.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, comma 1, lett. e)

    L'esenzione non è applicabile in assenza di una vera concessione e della prova della devoluzione gratuita degli impianti al Comune al termine del rapporto.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il ricorso incidentale per omessa pronuncia è privo di interesse quando la questione cui si riferisce è stata definita, nelle more, mediante annullamento in autotutela dell'atto impugnato.

Massime di principio

  • Per stabilire se un'impugnazione è tempestiva occorre individuare la data di instaurazione del giudizio: ai giudizi iniziati prima del 4 luglio 2009 si applica il termine annuale, mentre a quelli iniziati dopo si applica il termine semestrale previsto dalla riforma.
  • Il termine lungo di impugnazione deve essere calcolato dalla pubblicazione della sentenza quando non vi sia stata notificazione della stessa, applicando la disciplina vigente in base alla data di inizio del giudizio.
  • Le esenzioni tributarie sono eccezionali e non possono essere estese per analogia: il fatto che un privato svolga un servizio pubblico nell'interesse del Comune non lo equipara automaticamente all'ente pubblico.
  • L'occupazione di suolo pubblico realizzata da un'impresa privata nell'esecuzione di un appalto costituisce normalmente presupposto della Tosap, anche se l'utilizzo dello spazio è imposto o autorizzato dall'amministrazione.
  • Per invocare un'esenzione fondata su una concessione o sulla devoluzione degli impianti è necessario dimostrare concretamente la natura del rapporto e la presenza di tutti i requisiti richiesti dalla norma.
  • Un ricorso incidentale è inammissibile per difetto di interesse se, prima della decisione, l'atto o la questione cui si riferisce è stato eliminato in autotutela.

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