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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31091/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il rimborso di euro 8.634,54, corrispondenti alla metà dell'importo di un buono fruttifero cointestato tra la dante causa della ricorrente e la controricorrente, che aveva riscosso l'intero titolo. L'opposta in monitorio ha proposto opposizione, ma la notifica dell'atto di citazione in opposizione, tentata il 29.12.2014 presso il domicilio eletto nel ricorso monitorio del difensore dell'opposta, non si è perfezionata per irreperibilità del destinatario e non è stata rinnovata. La Corte d'appello ha ritenuto tempestiva l'opposizione, qualificando il difetto come nullità sanata dalla costituzione dell'opposta e revocando il decreto ingiuntivo. Con l'unico motivo di ricorso in cassazione, la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 141, 151, 156 e 160 c.p.c., sostenendo che la notifica ineseguita non fosse stata riattivata entro un termine ragionevole, che il decreto fosse divenuto definitivo per scadenza del termine ex art. 641 c.p.c. e che la successiva costituzione spontanea dell'opposta non potesse sanare un'inesistenza della notificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che la notificazione dell'opposizione, solo tentata presso il domicilio eletto ma mai completata, fosse inesistente e non semplicemente nulla; ha escluso che la costituzione spontanea della controparte potesse sanare tale vizio; ha inoltre rilevato che l'opponente, pur non essendo imputabile del mancato esito iniziale della notifica, aveva comunque l'onere di riattivare con immediatezza il procedimento notificatorio, onere non adempiuto. Ne è seguita la cassazione senza rinvio della sentenza d'appello, perché l'opposizione era tardiva e il decreto ingiuntivo era già definitivo, come stabilito dal Tribunale. La controricorrente è stata condannata alle spese di appello e di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 141 c.p.c.

    richiamato in relazione alle modalità di notificazione presso il domicilio eletto del procuratore

  • art. 151 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate

  • art. 156 c.p.c.

    la sanatoria per raggiungimento dello scopo non opera quando la notificazione è inesistente, cioè priva degli elementi costitutivi essenziali

  • art. 160 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di nullità/inesistenza della notificazione

  • art. 641 c.p.c.

    il decreto ingiuntivo diviene definitivo per decorso del termine se l'opposizione non è validamente proposta

  • art. 645 c.p.c.

    l'opposizione a decreto ingiuntivo è soggetta a termine di decadenza e richiede notificazione tempestiva

  • art. 82 R.D. 37/1934

    il difensore che esercita fuori circoscrizione può eleggere domicilio nella circoscrizione del tribunale adito; la notifica va eseguita nel luogo eletto

  • art. 330 c.p.c.

    la notifica dell'impugnazione al procuratore domiciliatario va eseguita nel luogo del domicilio eletto senza onere di previa verifica dell'attualità dell'indirizzo

Massime di principio

  • La notificazione dell'impugnazione o dell'opposizione eseguita nel domicilio eletto del difensore è valida quanto al luogo, senza che il notificante debba previamente verificare la persistenza dell'indirizzo eletto; l'eventuale mutamento del domicilio resta a carico della parte che lo ha scelto.
  • Se la notifica dell'atto di impugnazione o dell'opposizione non si perfeziona per causa non imputabile al notificante, quest'ultimo deve riattivare il procedimento notificatorio con immediatezza e compiere tempestivamente gli atti necessari al suo completamento; la sola prima consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o al servizio postale non basta se la notificazione non giunge a perfezionamento.
  • La notificazione meramente tentata, priva della fase di consegna e quindi degli elementi costitutivi essenziali dell'attività notificatoria, integra inesistenza e non nullità; perciò non è sanabile ex art. 156, comma 3, c.p.c. mediante la costituzione spontanea della controparte.
  • Nel procedimento per decreto ingiuntivo l'opposizione è soggetta a decadenza: se non è validamente notificata entro il termine, il decreto diviene definitivo e il giudizio di opposizione non può proseguire.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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