Sentenza del 11/06/2024 n. 507 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'avviso di accertamento IMU 2015 relativo a immobili (rimesse e uffici) originariamente di proprietà di X srl, contestando l'attribuzione della soggettività passiva nei loro confronti. Sostenevano che la società era stata cancellata dal registro nel 2012, che gli immobili erano stati successivamente assegnati ad altri soggetti mediante vendita all'asta e che, per l'anno 2015, la titolarità dei beni risultava ancora in capo a X, chiedendo quindi l'annullamento dell'atto.
La decisione
La Corte ha respinto l'appello dei contribuenti e confermato la sentenza della I sezione della Commissione Tributaria di Padova. Ha ritenuto applicabile l'art. 2495 c.c., secondo cui la cancellazione della società determina un fenomeno successorio: la cancellazione ha efficacia costitutiva che estingue la società ma trasferisce le obbligazioni sociali sui soci, rendendoli fiscalmente responsabili per tributi (qui IMU). Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
La cancellazione della società in liquidazione produce un trasferimento delle obbligazioni sociali ai soci: effetto 'costitutivo' della cancellazione con conseguente responsabilità fiscale dei soci per i debiti tributari della società estinta.
Massime di principio
- La cancellazione della società in liquidazione può determinare la migrazione delle obbligazioni (anche tributarie) sui soci ai sensi dell'art. 2495 c.c.; gli enti impositori possono quindi rivolgere accertamenti verso i soci.
- In contenziosi simili è decisivo il fatto e il momento della cancellazione, della liquidazione e delle eventuali trasferenze di beni: se i beni non risultano formalmente e previamente trasferiti fuori dalla sfera della società prima dell'efficacia della cancellazione, la responsabilità può ricadere sui soci.
- Per contrastare un accertamento rivolto ai soci è necessario fornire documentazione stringente: atti di trasferimento, date di vendita all'asta, trascrizioni/annotazioni nei registri immobiliari e certificati anagrafici/registro delle imprese che provino la perdita della titolarità societaria nel periodo rilevante.
- La giurisprudenza consolidata ammette l'effetto successorio previsto dall'art. 2495 c.c.; quindi i ricorsi basati solo sulla circostanza della cancellazione senza prova del concreto e tempestivo trasferimento dei beni hanno scarse probabilità di successo.
- Nel valutare l'esito di un ricorso, i giudici possono compensare le spese di lite in ragione della complessità e particolarità della materia.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 11 giu 2024Sentenza del 11/06/2024 n. 16138 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 giu 2024Sentenza del 11/06/2024 n. 16168 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 giu 2024Sentenza del 11/06/2024 n. 16195 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 giu 2024Sentenza del 11/06/2024 n. 16206 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 giu 2024Sentenza del 11/06/2024 n. 16208 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 giu 2024Sentenza del 11/06/2024 n. 16229 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →