Cassazione Penale, Ordinanza n. 03078/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non vi è stata una rivalutazione nel merito della sentenza di patteggiamento.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal GIP all'esito di applicazione della pena su richiesta delle parti, deducendo la mancata valutazione delle condizioni per pronunciare una sentenza di proscioglimento immediato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte rileva però che, trattandosi di sentenza ex art. 444 c.p.p., tale censura integra un motivo non deducibile nel giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 448-bis c.p.p.; perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
richiamato come parametro invocato dal ricorrente per sostenere la mancata verifica delle cause di immediato proscioglimento
indica che la decisione impugnata è una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
preclude la deduzione del motivo prospettato dal ricorrente nel ricorso avverso la sentenza di patteggiamento
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti sono deducibili soltanto i motivi consentiti dalla disciplina speciale dell'impugnazione; le censure che tendono a sollecitare una diversa valutazione dell'art. 129 c.p.p. sono inammissibili se non rientrano tra quelle specificamente ammesse.
- Quando il ricorso propone un motivo non deducibile ex art. 448-bis c.p.p., la Corte di cassazione deve dichiararlo inammissibile senza esaminare il merito della decisione impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla legge e dalla decisione.
Come è indicizzato
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