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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20265/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che esso si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del merito a fronte di una motivazione di merito ritenuta congrua e logicamente adeguata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna. Dal testo emerge che il giudice di legittimità ha ritenuto il gravame meramente rivalutativo del merito, cioè diretto a sollecitare una diversa lettura delle risultanze probatorie. La motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata adeguata perché fondata sui dati relativi all'acquisto di merce e sulla successiva assenza della merce medesima presso l'imputato. Non sono indicati specificamente nel testo il capo di imputazione né ulteriori motivi articolati nel ricorso.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo che ricorrano cause ostative, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a proporre una diversa lettura dei fatti o delle prove senza evidenziare vizi giuridicamente rilevanti della motivazione.
  • La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione se risulta adeguata, coerente e fondata su elementi fattuali specifici, come dati di acquisto e successiva mancanza della merce presso l'imputato.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in base all'art. 616 c.p.p., al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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