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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10639/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva confermato il diniego del Giudice per le indagini preliminari alla richiesta di autorizzazione al lavoro ai sensi dell'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., mentre era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché, prima della trattazione, il difensore del ricorrente ha dichiarato tramite PEC di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dovuta al rilascio dell'autorizzazione al lavoro. Ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), la rinuncia determina l'inammissibilità e, poiché l'interesse è venuto meno dopo la proposizione del ricorso, non è stata disposta condanna alle spese né applicata sanzione pecuniaria, conformemente al precedente della Sezione Unite citato.

Norme richiamate

  • art. 284, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'autorizzazione al lavoro per persone sottoposte agli arresti domiciliari; è il presupposto normativo dell'istanza originaria avanzata dal ricorrente.

  • art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Prevede che la rinuncia all'impugnazione determini l'inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per dichiarare inammissibile il ricorso dopo la formale rinuncia tramite PEC.

  • Sez. U., n. 7 del 25/06/1997 (Chiappetta), Rv. 208166

    Principio secondo cui, se l'interesse alla decisione del ricorso viene meno dopo la proposizione dell'impugnazione, la dichiarazione di inammissibilità non comporta condanna alle spese né applicazione della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Se, dopo aver proposto ricorso per cassazione, viene meno l'interesse sostanziale (ad esempio perché è stata concessa l'istanza oggetto del ricorso), la parte può formalmente rinunciare al ricorso; la rinuncia rende il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591(1)(d).
  • La comunicazione della rinuncia dovrebbe avvenire con modalità tracciabili (PEC o atto formale) per produrre effetto immediato sul procedimento e per evitare atti inutili.
  • Se l'interesse viene a mancare dopo la proposizione del ricorso, la giurisprudenza di legittimità esclude la condanna alle spese e l'applicazione della sanzione pecuniaria; dunque la rinuncia successiva alla proposizione non comporta automaticamente oneri processuali per il rinunciante.
  • Prima di rinunciare, valutare se permangono questioni di rilevanza autonoma (es. profili di diritto o precedenti utili) per cui potrebbe essere opportuno proseguire nonostante la remissione della situazione di fatto.
  • Distinguere chiaramente tra rinuncia all'impugnazione e abbandono del procedimento: la rinuncia formale produce effetti di inammissibilità, mentre comportamenti informali o omissioni potrebbero non essere efficaci o generare contestazioni procedurali.

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