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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06227/2025 del 09/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un'istanza di rimborso presentata da un ex dipendente iscritto a un fondo integrativo INPS sulle prestazioni previdenziali percepite, assumendo che su tali somme dovesse applicarsi l'aliquota agevolata prevista dal d.lgs. n. 252/2005. In primo grado il ricorso del contribuente era stato rigettato; in appello, invece, la CTR del Lazio aveva accolto l'impugnazione del contribuente, ritenendo non applicabile la riliquidazione delle ritenute da parte dell'Amministrazione in base all'aliquota media dell'ultimo quinquennio e valorizzando l'effetto abrogativo, anche retroattivo, degli artt. 21 e 23 del d.lgs. n. 252/2005. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 6, e 23, commi 5, 6 e 7, del d.lgs. n. 252/2005: secondo la ricorrente, poiché il fondo integrativo era stato soppresso nel 1999 e il rapporto di lavoro era cessato nel 2005, i montanti pensionistici dovevano considerarsi maturati prima della disciplina successiva, con conseguente applicazione della normativa previgente e non dell'aliquota del regime introdotto dal 1° gennaio 2007. Nel corso del giudizio di cassazione il controricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia all'azione.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia all'azione dichiarata dal controricorrente e ha ritenuto cessata la materia del contendere. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio. La Corte ha osservato che la rinuncia espressa dal creditore/contribuente è indicativa del venir meno dell'interesse al giudizio, e che, in assenza di accettazione della controparte, non preclude la pronuncia sulle spese, le quali sono state compensate anche in ragione del consolidarsi solo successivo dell'orientamento giurisprudenziale favorevole all'Amministrazione in materia di regime impositivo delle pensioni integrative degli ex dipendenti INPS.

Norme richiamate

  • d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 11, comma 6

    Norma richiamata come base del regime fiscale agevolato invocato dal contribuente; la Corte la menziona solo nel quadro del contrasto interpretativo oggetto del ricorso.

  • d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 21, comma 3

    Richiamato dalla CTR come disposizione che avrebbe inciso sull'attività di riliquidazione delle ritenute; la Corte riferisce il motivo senza sviluppare una propria interpretazione sul merito della norma.

  • d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 23, commi 5, 6 e 7

    Norma posta a fondamento del motivo di ricorso e del contrasto in ordine al regime fiscale applicabile alle prestazioni previdenziali; la Corte non decide nel merito per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

  • l. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64

    Richiamato dalla ricorrente quale fonte della soppressione del fondo integrativo e della cessazione delle aliquote contributive per il suo finanziamento.

  • art. 306 c.p.c.

    La Corte afferma che non si applica, in ogni caso, al giudizio di cassazione nel caso esaminato, richiamando il principio già espresso dalla giurisprudenza di legittimità.

Massime di principio

  • La rinuncia all'azione dichiarata dal controricorrente, quando esprima il venir meno dell'interesse sostanziale alla decisione, può condurre alla cessazione della materia del contendere e giustificare la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia all'azione non si identifica automaticamente con l'estinzione ex art. 306 c.p.c., ma può produrre l'effetto processuale della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, consentendo comunque la pronuncia sulle spese.
  • In presenza di cessazione della materia del contendere, la Corte può regolare le spese valorizzando anche la fondatezza, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale consolidatosi solo successivamente alla proposizione del ricorso.
  • Quando la controversia diventa priva di oggetto per iniziativa della parte che aveva agito, il giudice di legittimità può limitarsi a cassare senza rinvio la sentenza impugnata, senza esaminare nel merito i motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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