Ordinanza n. 1543/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, quanto al ricorso introduttivo: - del provvedimento di inidoneità attitudinale notificato al ricorrente in data 14 ottobre 2025, con cui è stata formalizzata l'esclusione dello stesso dal concorso pubblico, per esame, per l'assunzione di 2517 allievi agenti della Polizia di Stato recante la seguente motivazione: ‹‹Ai sensi dell'art. 24 del D.M. 09/09/2022, n. 168, la Commissione valutati gli accertamenti attitudinali di cui al punto 7, lett. A) e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, ha assunto la decisione sopra menzionata alla luce dei requisiti attitudinali previsti e ritenuti indispensabili all'espletamento delle mansioni e delle funzioni del ruolo o della carriera per la quale concorre e all'assunzione delle discendenti responsabilità››; - della deliberazione della commissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale, stilata in data 14 ottobre 2025, nella parte in cui ha formulato il giudizio di non idoneità nei confronti del ricorrente conosciuta in esito ad apposita istanza di accesso agli atti in data 5 novembre 2025; - della scheda di valutazione attitudinale stilata sul conto del ricorrente dal perito selettore in data 13 ottobre 2025, conosciuta in esito ad apposita istanza di accesso agli atti in data 5 novembre 2025, nella parte in cui ha ritenuto il ricorrente ‹‹non compatibile›› con il ruolo per cui concorre; - ove occorrer possa, della relazione psicologica stilata sul conto del ricorrente in data 10 ottobre 2025, nella parte in cui non è stata presa adeguatamente in considerazione dalla commissione ai fini della formulazione del giudizio finale, conosciuta in esito ad apposita istanza di accesso gli atti in data 5 novembre 2025; - ove occorrer possa, del test 16PF-5 e del questionario PS Inventory effettuati in sede concorsuale e dei relativi esiti, conosciuti in esito ad apposita istanza di accesso agli atti in data 5 novembre 2025; - di tutti i verbali di valutazione attitudinale, anche non conosciuti, nella parte in cui formulano un giudizio di inidoneità attitudinale del ricorrente; - ove occorrer possa e per quanto di ragione, dell'art. 15 del bando di concorso che disciplina lo svolgimento degli accertamenti attitudinali, nella parte in cui prevede che ‹‹i giudizi della Commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l'esclusione dal concorso››; - ove occorra e per quanto di ragione, del bando con cui è stato indetto il concorso pubblico per l'assunzione di 2517 allievi agenti della Polizia di Stato; - della graduatoria di merito del concorso impugnato, non ancora adottata né formata, nella parte in cui non include il nominativo dell'odierna parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale lesivo degli interessi di parte ricorrente; quanto ai motivi aggiunti presentati in data 19 gennaio 2026: - del decreto di approvazione della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori della procedura di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del bando di concorso, per un’aliquota di n. 2.517 posti, aperto ai cittadini provenienti dalla vita civile, successivamente ampliata a 3.117, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 aprile 2025, nella parte in cui non include il nominativo di parte ricorrente; - degli eventuali atti di avvio al corso formativo riguardanti la procedura impugnata, ove esistenti, ad oggi non resi noti dalla procedente, nella parte in cui non includono il nominativo del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psico-attitudinale e conseguente esclusione dal concorso per l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato, nonché gli atti della procedura e la graduatoria nella parte lesiva
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità attitudinale, la deliberazione della commissione, la scheda del perito selettore, la relazione psicologica, i test attitudinali e gli ulteriori atti della procedura concorsuale, deducendo principalmente la contraddittorietà e l'incoerenza tra gli atti istruttori e il giudizio finale. In particolare, il perito selettore e la commissione avevano rilevato un eloquio incerto, un pensiero superficiale e rigido, una carente capacità argomentativa, un'insufficiente capacità autocritica e una motivazione superficiale della scelta concorsuale. La relazione del funzionario psicologo, invece, aveva evidenziato intraprendenza, determinazione, reale interesse per il ruolo, sufficiente sicurezza interiore e capacità di autocontrollo, adeguate capacità logico-critiche, di giudizio e di fronteggiare le difficoltà, nonché facilità di adattamento alla vita di gruppo. Il ricorrente ha contestato che il giudizio collegiale finale si fosse discostato dagli elementi istruttori favorevoli senza una motivazione adeguatamente rafforzata. Con motivi aggiunti ha inoltre impugnato il decreto di approvazione della graduatoria e la dichiarazione dei vincitori, nella parte in cui non lo includevano, nonché gli eventuali atti di avvio al corso formativo riferiti alla procedura.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso il provvedimento di esclusione ai fini del riesame. Ha rilevato, in sede di cognizione sommaria, possibili discrasie tra le valutazioni del perito selettore e della commissione, da un lato, e la relazione positiva del funzionario psicologo, dall'altro. Tali discrasie non apparivano prima facie adeguatamente giustificate da una motivazione rafforzata, necessaria quando il provvedimento finale si discosta dagli atti istruttori precedenti. Il riesame dovrà consistere nella ripetizione del colloquio collegiale da parte di una commissione in diversa composizione, entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione dell'ordinanza, con motivazione più dettagliata sulle ragioni di un eventuale scostamento dalle osservazioni dello psicologo. L'amministrazione, o la parte più diligente, dovrà fornire aggiornamenti sull'esito dei nuovi accertamenti. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 23 giugno 2026; le spese della fase cautelare sono state rinviate al definitivo.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso l'esclusione ai fini del riesame.
art. 15 del bando di concorso
i giudizi della Commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l'esclusione dal concorso
La clausola del bando è stata impugnata, ma l'ordinanza non ne definisce la legittimità; la tutela è stata accordata disponendo il riesame del giudizio di non idoneità.
art. 24 D.M. 9 settembre 2022, n. 168
la Commissione valutati gli accertamenti attitudinali di cui al punto 7, lett. A) e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, ha assunto la decisione sopra menzionata
È richiamato quale fondamento del giudizio di non idoneità attitudinale; l'ordinanza ne valorizza l'esigenza di coerenza motivazionale rispetto agli atti istruttori.
Massime di principio
- Quando il giudizio finale di una commissione concorsuale si discosta da valutazioni istruttorie precedenti favorevoli al candidato, soprattutto se provenienti da un funzionario specializzato, l'amministrazione deve fornire una motivazione rafforzata, specifica e idonea a spiegare le ragioni dello scostamento.
- La presenza di possibili discrasie non adeguatamente giustificate tra gli atti istruttori e il giudizio finale di non idoneità psico-attitudinale integra un profilo di fumus sufficiente, in sede cautelare, per sospendere l'esclusione e disporre il riesame.
- Il riesame di un giudizio di non idoneità attitudinale può essere disposto mediante ripetizione del colloquio collegiale davanti a una commissione in diversa composizione, con obbligo di motivare diffusamente l'eventuale conferma del giudizio precedente e lo scostamento dagli elementi istruttori favorevoli.
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