Sentenza del 17/09/2018 n. 5957 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - presunzioni c.d. bancarie ex art. 32 del DPR n. 600/1973 - Sufficienza dell'indicazione del beneficiario dell'assegno - Sussiste - Idoneità della natura ambulante dell'attività a giustificare i versamenti in contanti - Sussiste - Idoneità di somme di modesta entità versate sul conto corrente del figlio a finanziare le spese personali di questi - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Amministrazione ha utilizzato i movimenti dei conti correnti ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 2, del DPR n. 600/1973, presumendo che i prelevamenti tramite assegni e i versamenti bancari costituissero elementi rilevanti ai fini dell’accertamento del reddito. Il contribuente ha contestato tale ricostruzione, sostenendo che era sufficiente indicare i beneficiari degli assegni, che i versamenti in contanti erano compatibili con la natura ambulante della propria attività commerciale e che le somme, di modesta entità, versate sul conto del figlio erano destinate alle sue spese personali.
La decisione
La contestazione del contribuente è stata accolta. È stato ritenuto sufficiente indicare il beneficiario degli assegni, senza necessità di fornire ulteriori giustificazioni sui prelevamenti. I versamenti in contanti sono stati considerati compatibili con la natura ambulante dell’attività, normalmente caratterizzata dall’uso di denaro contante. Inoltre, i versamenti di modesta entità effettuati sul conto del figlio sono stati ritenuti ragionevolmente destinati a finanziare le spese personali di quest’ultimo e, quindi, non automaticamente riconducibili a ricavi non dichiarati.
Norme richiamate
Le presunzioni bancarie consentono all’Amministrazione di utilizzare i movimenti dei conti correnti nell’accertamento fiscale, ma il contribuente può fornire elementi idonei a dimostrare la non riferibilità dei movimenti a redditi imponibili. Per i prelevamenti tramite assegni, è sufficiente indicare il beneficiario, senza che siano necessarie ulteriori giustificazioni. I versamenti in contanti possono essere giustificati dalle caratteristiche concrete dell’attività esercitata; inoltre, versamenti modesti sul conto di un figlio possono essere ricondotti alle sue spese personali.
Massime di principio
- Nell’ambito delle presunzioni bancarie, l’Amministrazione non può considerare automaticamente ogni movimento come reddito occulto quando il contribuente fornisce una spiegazione concreta, coerente e compatibile con la propria attività o con la destinazione delle somme.
- Per i prelevamenti effettuati tramite assegno, l’indicazione del beneficiario può essere sufficiente a superare la presunzione, senza l’obbligo di documentare ulteriormente la causa del pagamento, secondo il principio affermato nella decisione.
- La natura dell’attività esercitata deve essere considerata nella valutazione dei versamenti: per attività ambulanti o normalmente svolte mediante incassi in contanti, la presenza di versamenti cash può risultare fisiologica e non costituisce di per sé prova di ricavi non dichiarati.
- Versamenti di modesta entità effettuati sul conto di un familiare, soprattutto di un figlio, possono essere ragionevolmente interpretati come contributi per spese personali e non come trasferimenti di reddito o ricavi dell’attività, salvo elementi contrari.
- La valutazione deve comunque essere concreta e complessiva: la plausibilità della spiegazione dipende dall’entità delle somme, dalla frequenza dei movimenti, dal beneficiario, dall’attività svolta e dalla coerenza con la situazione familiare e finanziaria del contribuente.
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