Cassazione Penale, Sentenza n. 20755/2024 del 24/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza della Corte di Appello di Cagliari che ha dichiarato inammissibile l'istanza di restituzione in termini per proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Oristano (01/12/2021) e ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato. Denuncia violazione degli artt. 420-bis e 175 c.p.p. e contraddittorietà: sostiene che la declaratoria di assenza all'udienza preliminare del 19/02/2015 sarebbe viziata (mancata valutazione dell'impedimento derivante dal divieto di dimora, mancata esplicita dichiarazione di assenza), che il Tribunale avrebbe revocato arbitrariamente il difensore di fiducia (udienza 18/10/2018) senza notificare il verbale all'imputata, e che non sarebbe stata notificata all'imputata la fissazione/il rinvio dell'udienza del 02/04/2020 disposto per il Covid-19. Chiede la restituzione in termini e la rescissione del giudicato per nullità ed errori procedurali.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la richiesta di restituzione in termini fosse tardiva: l'ordine di carcerazione per il passaggio in giudicato è stato notificato il 17/09/2023, mentre l'istanza di restituzione è stata depositata il 06/10/2023, oltre il termine di 10 giorni previsto dall'art. 175 c.p.p. Quanto alla rescissione del giudicato, la Corte ha giudicato infondati i motivi: ha ritenuto provata la conoscenza del procedimento da parte della ricorrente (elezione di domicilio e nomina di difensore di fiducia), ha applicato il principio secondo cui tale circostanza presuppone un onere di diligenza a tenersi informati, e ha constatato l'assenza di allegazioni circostanziate che giustifichino una ignoranza incolpevole. Ha inoltre confermato la legittimità della revoca del difensore e della nomina del difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 105 comma 5 e art. 97 c.p.p., escludendo la nullità per mancata notifica al difensore di fiducia o all'imputata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una ammenda di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Regola la declaratoria di assenza e i controlli sulla correttezza della partecipazione dell'imputato; la Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per la rescissione del giudicato perché l'imputata aveva dato prova di conoscenza del procedimento (elezione di domicilio e difensore) e non ha fornito allegazioni circostanziate di impedimenti.
Stabilisce il termine di 10 giorni per la proposizione dell'istanza di restituzione in termini; la Corte ha ritenuto tardiva l'istanza perché decorso il termine dalla notifica dell'ordine di carcerazione.
Prevede la nomina del difensore d'ufficio; la Corte ha confermato che la nomina è obbligatoria quando l'imputato rimane privo di difensore e che ciò non comporta obbligo di specifica notifica all'imputato per invalidare il procedimento.
art. 105, comma 5 cod. proc. pen.
Consente la continuazione del procedimento e la nomina del difensore d'ufficio in caso di abbandono della difesa; la Corte ha ritenuto legittima la revoca/nomina del difensore senza che ciò interrompa l'udienza.
Principio di tassatività delle nullità processuali; la Corte ha invocato tale principio per escludere la nullità relativa alla mancata notifica della revoca del difensore o dei provvedimenti di rinvio.
Prescrive oneri di allegazione a carico del condannato che contesti la conoscenza del processo nonostante l'elezione di domicilio e la nomina del difensore; la Corte ha richiamato che l'allegazione deve essere circostanziata.
Consente la condanna alle spese e a somme a titolo di ammenda in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato la ricorrente alle spese e a euro 3.000 a titolo di ammenda.
Massime di principio
- La notificazione dell'ordine di carcerazione che rende definitivo il provvedimento impugnato fa decorrere il termine di 10 giorni per chiedere la restituzione in termini: la domanda tardiva è inammissibile.
- L'elezione di domicilio e la nomina di un difensore di fiducia producono una presunzione di conoscenza del procedimento; chi vi abbia nominato un difensore ha l'onere di diligenza di informarsi sul suo andamento e deve allegare in modo circostanziato eventuali impedimenti a seguirlo.
- La rescissione del giudicato richiede la dimostrazione che i controlli processuali non hanno eliminato vizi che hanno inciso sulla consapevolezza dell'imputato; non basta dedurre genericamente violazioni procedurali.
- La revoca del difensore di fiducia e la contestuale nomina del difensore d'ufficio sono legittime e non determinano automaticamente nullità del processo; l'udienza può proseguire ai sensi dell'art. 105 c.p.p.
- La mera notifica del rinvio d'udienza al difensore d'ufficio (anche per cause correlate al Covid-19) e la mancata notifica diretta all'imputato non determinano automaticamente nullità se sussiste la presunzione di conoscenza e non sono emerse circostanze che giustifichino ignoranza incolpevole.
- Chi impugna per ottenere la restituzione in termini o la rescissione del giudicato deve proporre allegazioni precise e circostanziate che colleghino fatti ostativi (es. divieto di dimora, impossibilità oggettiva) alla mancata partecipazione: allegazioni generiche sono insufficienti.
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