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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05531/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato e proposto con motivi generici e aspecifici ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 20/05/2025, che aveva affermato la sua responsabilità per il reato di guida senza patente oggetto di imputazione. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi di ricorso erano ritenuti del tutto generici e aspecifici: non indicavano puntualmente le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non si confrontavano con le argomentazioni della sentenza impugnata. La Corte ha inoltre rilevato che la pronuncia di merito era adeguatamente motivata sull'accertamento di responsabilità.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.

    manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.

    Il ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici e aspecifici e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero non ravvisate nel caso di specie.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, i motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata; in difetto, il ricorso è inammissibile.
  • La mera riproposizione di doglianze non circostanziate o non ancorate alle rationes decidendi della sentenza di merito integra genericità e aspecificità del motivo.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono ragioni di esonero, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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