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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28504/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui era stata applicata la pena per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, deducendo che il Tribunale avrebbe omesso di verificare la sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Il ricorso mirava quindi a censurare la mancata verifica officiosa dell'insussistenza di cause evidenti di non punibilità o proscioglimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, contro la sentenza applicativa della pena, non è deducibile con ricorso per cassazione il vizio di violazione di legge fondato sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita l'impugnabilità alle sole violazioni di legge tassativamente indicate. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 572 c.p.

    Indica il reato oggetto del procedimento, ma dalla motivazione riportata non emergono statuizioni sul merito della fattispecie incriminatrice.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte richiama la norma sulle cause di proscioglimento rilevabili d'ufficio, precisando che la sua mancata verifica non è deducibile con il ricorso nei limiti del caso esaminato.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    La disposizione è interpretata nel senso di limitare l'impugnazione della sentenza applicativa della pena alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente previste.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    Richiamato solo per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Contro la sentenza applicativa della pena, il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei limiti delle violazioni di legge tassativamente previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è quindi consentito far valere, con tale mezzo, la sola omessa verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile de plano, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina applicata dalla Corte nel caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieMaltrattamenti contro familiari e conviventiImpugnazioni
RamiDelitti contro la famigliaProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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