Cassazione Civile, Ordinanza n. 15433/2023 del 31/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal difensore della parte ricorrente e, conseguentemente, ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Non ha pronunciato sulle spese del giudizio di cassazione in favore degli intimati, poiché questi non hanno svolto attività difensiva.
Esito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza n. 111/2019 del Tribunale di Vallo della Lucania, resa in grado di appello avverso la sentenza n. 359/2006 del Giudice di Pace di Agropoli. Nel giudizio di legittimità, tuttavia, prima dell'udienza camerale il difensore del ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., rappresentando che, dopo la notifica del ricorso e l'iscrizione a ruolo, era intervenuta una transazione con la compagnia di assicurazione. Ha anche chiesto la compensazione delle spese. Gli intimati non hanno svolto difese.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso depositata prima dell'udienza camerale determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, validamente depositata dal difensore della parte ricorrente prima della decisione, comporta l'estinzione del giudizio.
- Se gli intimati non svolgono attività difensiva, non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
- La sopravvenuta transazione tra le parti può costituire il presupposto pratico della rinuncia al ricorso, ma è la rinuncia processuale a produrre l'effetto estintivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15279/2023 del 31/05/2023
- ordinanza_civile · 31 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15281/2023 del 31/05/2023
- ordinanza_civile · 31 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15288/2023 del 31/05/2023
- ordinanza_civile · 31 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15290/2023 del 31/05/2023
- ordinanza_civile · 31 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15291/2023 del 31/05/2023
- ordinanza_civile · 31 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15292/2023 del 31/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →