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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20550/2021 del 19/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso. Ha inoltre escluso ogni statuizione sulle spese, rilevando l'adesione della controparte alla rinuncia. Non vi è stata pronuncia sul merito delle doglianze avverso la sentenza d'appello.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasceva dalla domanda proposta da un architetto per il pagamento delle prestazioni professionali rese, domanda accolta in primo grado e confermata dalla Corte d'appello di Roma. La società interessata proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso; la parte resistente aderiva alla rinuncia. La Corte esamina quindi gli effetti della rinuncia nel giudizio di cassazione, richiamando l'art. 390 c.p.c. e chiarendo che la rinuncia è atto unilaterale recettizio, efficace senza necessità di accettazione della controparte, mentre la notifica/comunicazione alle controparti serve solo a consentire l'adesione utile a escludere la condanna alle spese ex art. 391 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione deve risultare da atto sottoscritto dalla parte e dal difensore, o dal solo difensore munito di mandato speciale; produce effetti estintivi del giudizio anche senza accettazione della controparte.

  • art. 391 c.p.c.

    La condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti o i loro difensori muniti di mandato speciale.

  • art. 306 c.p.c.

    È richiamato solo in funzione comparativa: nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso non richiede l'accettazione delle altre parti, diversamente da quanto previsto per l'estinzione nel processo di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso è un atto unilaterale recettizio che estingue il processo anche se non è accettata dalle altre parti.
  • La comunicazione o notificazione della rinuncia alle controparti non è condizione di efficacia dell'atto, ma serve a consentire l'adesione ai fini della disciplina delle spese.
  • Se le altre parti aderiscono alla rinuncia, il giudice può dichiarare estinto il giudizio senza provvedere sulle spese.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione determina la chiusura del giudizio senza esame dei motivi di impugnazione e senza decisione sul merito della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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