Cassazione Penale, Ordinanza n. 02535/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria pronunciata il 10/06/2025, resa nell'ambito del concordato ex art. 599-bis c.p.p. Dalla motivazione emerge che il ricorso non ha dedotto vizi attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della decisione rispetto al concordato, ma ha censurato esclusivamente la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte osserva che tale doglianza non rientra tra i motivi consentiti avverso una pronuncia ex art. 599-bis c.p.p., salvo che si traduca in illegalità della pena, evenienza non prospettata nel caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio per cui, contro la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili solo questioni relative alla validità del consenso al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza della decisione al contenuto concordato, nonché eventuali profili di illegalità della sanzione; non è invece deducibile la censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza resa a seguito di concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per motivi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della pronuncia rispetto al contenuto concordato; non sono ammissibili censure sui motivi rinunciati o sulla mera dosimetria della pena se non si traduce in illegalità della sanzione.
Non è consentita, nel ricorso avverso la pronuncia ex art. 599-bis c.p.p., la deduzione della mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso la sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello sono ammissibili in cassazione solo censure che attengano alla legittimità del procedimento di concordo e alla corrispondenza tra accordo e decisione, non già contestazioni sul merito delle scelte difensive rinunciate.
- La mancata concessione delle attenuanti generiche, di per sé, non integra un motivo deducibile contro la pronuncia ex art. 599-bis c.p.p., salvo che si risolva in una sanzione illegale perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- La deduzione di vizi non consentiti contro una sentenza resa in concordato determina l'inammissibilità del ricorso e comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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