Cassazione Penale, Ordinanza n. 36840/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la sua responsabilità penale e il trattamento sanzionatorio per il delitto di truffa. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata disapplicazione della recidiva, sostenendo in sostanza che la valutazione dei precedenti non fosse stata correttamente compiuta o non giustificasse l'aggravamento/considerazione della recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso, rilevando che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo sulla recidiva, esaminando concretamente, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p., il rapporto tra il fatto per cui si procede e i precedenti specifici dell'imputato e verificando se la pregressa condotta criminosa fosse indicativa di una perdurante inclinazione al delitto. La decisione di merito aveva valorizzato la continuità del percorso criminale, l'aggravamento della pericolosità e la particolare consapevolezza e determinazione della risoluzione delinquenziale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La valutazione della recidiva deve essere compiuta in concreto, considerando il rapporto tra il fatto per cui si procede e i precedenti specifici dell'imputato, nonché la loro idoneità a indicare una perdurante inclinazione al delitto e l'incidenza criminogena sulla nuova condotta.
La pronuncia riguarda la mancata disapplicazione della recidiva e ne conferma la valutazione in concreto da parte del giudice di merito.
Massime di principio
- La censura sulla recidiva è infondata quando il giudice di merito abbia svolto una valutazione concreta dei precedenti dell'imputato e della loro attitudine a rivelare una perdurante inclinazione delittuosa.
- Ai fini della recidiva, il giudice può valorizzare la continuità del percorso criminale, l'ingravescente pericolosità e la particolare consapevolezza della scelta delinquenziale, purché la motivazione sia ancorata ai criteri dell'art. 133 c.p.
- In sede di legittimità, la motivazione sulla recidiva non è sindacabile se la Corte territoriale abbia dato risposta congrua alle doglianze difensive e abbia effettuato una valutazione non meramente automatica ma individualizzata.
- Quando il ricorso si risolva in una critica di merito priva di specifici vizi logici o giuridici sulla motivazione relativa alla recidiva, la declaratoria di inammissibilità è conseguenza coerente.
Come è indicizzato
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