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Sentenza

Sentenza del 12/10/2015 n. 4397 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

INTERESSI MORATORI - IMPOSTA DI REGISTRO - ALTERNATIVITÀ IVA REGISTRO - Atti giudiziari - Condanna - Pagamento di somme o valori.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata ritenuta legittima la pretesa dell’Ufficio: gli interessi moratori liquidati con il decreto ingiuntivo sono soggetti all’imposta di registro proporzionale del 3%, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera b), della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 131/1986. La contestazione del contribuente è quindi stata respinta.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava il recupero dell’imposta di registro proporzionale del 3% applicata agli interessi moratori liquidati con decreto ingiuntivo. La questione riguardava l’assoggettabilità di tali interessi all’imposta di registro, considerato il principio di alternatività tra IVA e registro. Gli interessi moratori non costituiscono corrispettivo di una prestazione di servizi e, ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. 633/1972, non sono soggetti a IVA; pertanto, in base all’art. 40 del d.P.R. 131/1986, possono essere assoggettati all’imposta di registro.

Norme richiamate

  • Art. 8, comma 1, lettera b), Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 131/1986

    Prevede l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale del 3% agli atti giudiziari recanti condanna al pagamento di somme o valori, fattispecie nella quale rientrano gli interessi moratori liquidati con decreto ingiuntivo.

  • Art. 15 del d.P.R. 633/1972

    Gli interessi moratori non sono soggetti a IVA, poiché non rappresentano il corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi.

  • Art. 40 del d.P.R. 131/1986

    In applicazione del principio di alternatività IVA-Registro, quando un’operazione non è soggetta a IVA, può trovare applicazione l’imposta di registro, salvo specifiche disposizioni contrarie.

Massime di principio

  • Gli interessi moratori riconosciuti in un provvedimento giudiziario possono essere assoggettati all’imposta di registro anche se collegati a un rapporto originariamente soggetto a IVA, perché gli interessi hanno natura risarcitoria o compensativa e non costituiscono corrispettivo imponibile IVA.
  • Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro non esclude automaticamente l’imposta di registro: se una componente della condanna, come gli interessi moratori, non è soggetta a IVA, essa può essere tassata con il registro.
  • Per gli atti giudiziari che condannano al pagamento di somme, occorre distinguere tra capitale, interessi, spese e altre componenti, verificando per ciascuna il relativo regime fiscale.
  • La registrazione di un decreto ingiuntivo può comportare l’applicazione dell’imposta proporzionale anche sulle somme accessorie liquidate dal giudice, se rientrano nella condanna al pagamento di somme o valori prevista dalla Tariffa.

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