Sentenza del 12/10/2015 n. 4397 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
INTERESSI MORATORI - IMPOSTA DI REGISTRO - ALTERNATIVITÀ IVA REGISTRO - Atti giudiziari - Condanna - Pagamento di somme o valori.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata ritenuta legittima la pretesa dell’Ufficio: gli interessi moratori liquidati con il decreto ingiuntivo sono soggetti all’imposta di registro proporzionale del 3%, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera b), della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 131/1986. La contestazione del contribuente è quindi stata respinta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il recupero dell’imposta di registro proporzionale del 3% applicata agli interessi moratori liquidati con decreto ingiuntivo. La questione riguardava l’assoggettabilità di tali interessi all’imposta di registro, considerato il principio di alternatività tra IVA e registro. Gli interessi moratori non costituiscono corrispettivo di una prestazione di servizi e, ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. 633/1972, non sono soggetti a IVA; pertanto, in base all’art. 40 del d.P.R. 131/1986, possono essere assoggettati all’imposta di registro.
Norme richiamate
Art. 8, comma 1, lettera b), Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 131/1986
Prevede l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale del 3% agli atti giudiziari recanti condanna al pagamento di somme o valori, fattispecie nella quale rientrano gli interessi moratori liquidati con decreto ingiuntivo.
Gli interessi moratori non sono soggetti a IVA, poiché non rappresentano il corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi.
In applicazione del principio di alternatività IVA-Registro, quando un’operazione non è soggetta a IVA, può trovare applicazione l’imposta di registro, salvo specifiche disposizioni contrarie.
Massime di principio
- Gli interessi moratori riconosciuti in un provvedimento giudiziario possono essere assoggettati all’imposta di registro anche se collegati a un rapporto originariamente soggetto a IVA, perché gli interessi hanno natura risarcitoria o compensativa e non costituiscono corrispettivo imponibile IVA.
- Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro non esclude automaticamente l’imposta di registro: se una componente della condanna, come gli interessi moratori, non è soggetta a IVA, essa può essere tassata con il registro.
- Per gli atti giudiziari che condannano al pagamento di somme, occorre distinguere tra capitale, interessi, spese e altre componenti, verificando per ciascuna il relativo regime fiscale.
- La registrazione di un decreto ingiuntivo può comportare l’applicazione dell’imposta proporzionale anche sulle somme accessorie liquidate dal giudice, se rientrano nella condanna al pagamento di somme o valori prevista dalla Tariffa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 ott 2015Sentenza del 12/10/2015 n. 28 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 12 ott 2015Sentenza del 12/10/2015 n. 29 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 12 ott 2015Sentenza del 12/10/2015 n. 529 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 12 ott 2015Sentenza del 12/10/2015 n. 1093 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
- Sentenza · 12 ott 2015Sentenza del 12/10/2015 n. 2005 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 12 ott 2015Sentenza del 12/10/2015 n. 4263 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →