Sentenza del 12/10/2015 n. 4263 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Imposta di registro - imposta sul reddito - diversità di base imponibile - accertamentodefinitivo per imposta di registro - plusvalenza ai fini dell'imposta sul reddito - automatismo -esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di desumere automaticamente l'esistenza e l'ammontare di una plusvalenza imponibile ai fini dell'imposta sul reddito dal valore definitivo accertato ai fini dell'imposta di registro. Il contribuente sosteneva che le due imposte hanno basi imponibili diverse: l'imposta di registro, nei trasferimenti, considera il valore di mercato del bene, mentre l'imposta sul reddito richiede l'esistenza di un reddito reale, ossia di un effettivo incremento patrimoniale. Pertanto, il maggior valore accertato ai fini del registro non dimostra necessariamente che il cedente abbia percepito un corrispondente maggior corrispettivo.
La decisione
La definitività dell'accertamento ai fini dell'imposta di registro non determina automaticamente l'accertamento di una plusvalenza ai fini dell'imposta sul reddito. L'Amministrazione può utilizzare il valore accertato per procedere induttivamente alla ricostruzione del reddito, ma il contribuente conserva la possibilità di provare che non è esistito un effettivo maggior reddito o che il corrispettivo realmente percepito era inferiore. L'accertamento della plusvalenza deve quindi essere fondato sulla verifica dell'effettivo incremento di ricchezza.
Norme richiamate
Art. 43 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Nel caso di trasferimenti, la base imponibile dell'imposta di registro è rappresentata dal valore del bene oggetto di cessione.
Ai fini dell'imposta di registro rileva il valore di mercato del bene, anche se superiore al corrispettivo dichiarato, senza che ciò dimostri necessariamente l'effettivo prezzo percepito dal cedente.
Art. 3 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Il reddito imponibile deve rappresentare un incremento reale di ricchezza.
Ai fini dell'imposta sul reddito, la plusvalenza deve corrispondere a un reddito effettivamente realizzato e non può essere desunta in modo automatico dal solo valore accertato ai fini dell'imposta di registro.
Massime di principio
- La definitività di un accertamento relativo a un'imposta non produce automaticamente gli stessi effetti ai fini di un'altra imposta quando le rispettive basi imponibili sono diverse.
- Il valore di mercato utilizzato per l'imposta di registro può costituire un elemento presuntivo o indiziario per l'accertamento di una plusvalenza, ma non è da solo sufficiente a provare l'effettivo reddito conseguito.
- Per l'imposta sul reddito occorre dimostrare un incremento patrimoniale reale; il contribuente può superare la presunzione fornendo prova del corrispettivo effettivamente percepito o dell'inesistenza di una maggiore plusvalenza.
- Quando l'Amministrazione utilizza un accertamento induttivo, l'onere di dimostrare l'inesistenza o la diversa entità del reddito può gravare sul contribuente, che deve fornire elementi concreti e documentati.
- In situazioni analoghe, è necessario distinguere sempre tra il valore fiscale del bene e il prezzo effettivamente incassato: il primo può rilevare per l'imposta di registro, mentre il secondo è decisivo per determinare la plusvalenza ai fini reddituali.
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