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Sentenza

Sentenza del 12/10/2015 n. 2005 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

NON DISPONIBILE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti sostenevano che la notificazione della cartella di pagamento mediante raccomandata con avviso di ricevimento fosse valida con la sola sottoscrizione dell'avviso di ricevimento, senza necessità di una relata di notifica, richiamando l'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 15948/2010. Il contribuente contestava invece la validità della notificazione, sostenendo che l'agente della riscossione non fosse direttamente abilitato a effettuare tale notifica secondo la disciplina vigente.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha riunito i due appelli e li ha rigettati perché infondati. Ha ritenuto che, nella formulazione vigente dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, la notifica della cartella dovesse essere effettuata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati, senza che l'agente della riscossione fosse incluso tra i soggetti autorizzati alla notifica diretta a mezzo posta. La sentenza di primo grado, che aveva annullato gli avvisi di intimazione, è stata quindi confermata. Equitalia e Agenzia delle Entrate sono state condannate in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 26 del D.P.R. n. 602/1973

    La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

    La norma è stata interpretata nel senso che la notificazione della cartella deve rispettare sia la forma prevista sia i requisiti soggettivi dell'autore della notifica. Secondo la decisione, l'agente della riscossione non era direttamente ricompreso tra i soggetti abilitati a effettuare la notifica a mezzo posta nella formulazione applicabile al caso.

  • Art. 160 del codice di procedura civile

    La disposizione è stata richiamata per distinguere la questione della mancanza o irregolarità della relata di notifica dalla diversa questione dell'individuazione del soggetto legittimato a notificare la cartella.

  • Art. 12 del D.Lgs. n. 46/1999

    La norma è stata considerata nell'evoluzione dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e nella modifica dei soggetti abilitati alla notificazione, ritenuta dal giudice espressiva di una scelta legislativa volta a mantenere garanzie formali per il contribuente.

Massime di principio

  • Nelle controversie sulla notifica di cartelle di pagamento occorre verificare non solo la ricezione dell'atto, ma anche che la notificazione sia stata eseguita dal soggetto legalmente abilitato e secondo la forma prevista dalla normativa applicabile ratione temporis.
  • La sottoscrizione dell'avviso di ricevimento può dimostrare la consegna dell'atto, ma non sana necessariamente l'eventuale difetto di legittimazione del soggetto che ha effettuato la notifica.
  • Le pronunce che escludono la necessità della relata di notifica non risolvono automaticamente la diversa questione relativa alla legittimazione del notificante; i due profili devono essere valutati separatamente.
  • L'interpretazione dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 deve considerare il testo vigente al momento della notifica e la sequenza complessiva delle disposizioni, evitando di isolare una singola frase dal sistema dei soggetti abilitati.
  • Quando la notifica della cartella è invalida, gli atti successivi fondati su di essa, come gli avvisi di intimazione, possono essere annullati, salvo che l'amministrazione dimostri una valida sanatoria o un diverso perfezionamento della conoscenza dell'atto secondo la disciplina applicabile.

Testo integrale

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