Sentenza del 12/10/2015 n. 529 - Comm. Trib. Prov. Varese
IVA - Cessione ad esportatore abituale - Dichiarazione di intento - Obbligo di comunicazione in capo al cessionario - Favor rei - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’applicazione delle sanzioni per violazioni commesse prima del 1° gennaio 2015, quando l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati della dichiarazione di intento gravava sul fornitore. Il d.lgs. 175/2014 ha trasferito tale obbligo all’esportatore abituale, stabilendo che il fornitore possa effettuare la cessione senza IVA dopo aver ricevuto la dichiarazione di intento e la relativa ricevuta di presentazione. Si è quindi posto il problema se il nuovo regime, più favorevole per il fornitore, dovesse applicarsi retroattivamente in base al principio del favor rei.
La decisione
La decisione ha riconosciuto che il d.lgs. 175/2014 non ha eliminato l’obbligo di comunicazione, ma ne ha modificato il soggetto obbligato, trasferendolo dal fornitore all’esportatore abituale. Il fornitore, ricevuti la dichiarazione di intento e la ricevuta di presentazione all’Agenzia delle Entrate, non è tenuto a ulteriori controlli. Le violazioni del fornitore riferite al precedente regime possono pertanto beneficiare del favor rei previsto dall’art. 3, comma 2, del d.lgs. 472/1997 e non essere più sanzionate.
Norme richiamate
D.lgs. 175/2014, cosiddetto Decreto Semplificazioni
Il d.lgs. 175/2014 ha trasferito in capo all’esportatore abituale l’obbligo, già in capo al fornitore, di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella dichiarazione di intento.
La riforma ha modificato il soggetto obbligato alla comunicazione: dal fornitore all’esportatore abituale. Il fornitore può effettuare la cessione senza IVA se riceve la dichiarazione di intento e la relativa ricevuta di presentazione, senza dover svolgere ulteriori controlli.
Art. 3, comma 2, d.lgs. 472/1997
Le violazioni possono godere del favor rei.
La disciplina sanzionatoria più favorevole sopravvenuta si applica anche alle violazioni commesse anteriormente, quando la nuova normativa esclude o attenua la sanzione applicabile.
Massime di principio
- Quando una riforma trasferisce un obbligo da un soggetto a un altro e rende non più sanzionabile la condotta del precedente obbligato, la nuova disciplina più favorevole può applicarsi retroattivamente alle violazioni pregresse in virtù del favor rei.
- Nel regime successivo al d.lgs. 175/2014, il fornitore che riceve la dichiarazione di intento e la ricevuta di presentazione all’Agenzia delle Entrate può emettere fattura senza IVA senza essere obbligato a ulteriori verifiche sostanziali, salvo specifiche anomalie o elementi di frode.
- Il cosiddetto Decreto Semplificazioni non ha necessariamente eliminato un adempimento: può averne semplicemente modificato il soggetto responsabile. Occorre quindi distinguere tra abolizione dell’obbligo e trasferimento dell’obbligo.
- Per valutare una sanzione tributaria occorre confrontare la disciplina vigente al momento della violazione con quella successiva e applicare il regime più favorevole al contribuente, quando ricorrono i presupposti del favor rei.
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