Sentenza del 12/10/2015 n. 29 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
Oggetto: associazioni sportive dilettantistiche - erogazione compensi - TEMPESTIVITA' APPELLO -- TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - RIPROPOSIZIONE IN APPELLO MOTIVI ASSORBITI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la tassazione dei compensi erogati da un'associazione sportiva dilettantistica, con particolare riferimento alla pretesa dell'Ufficio di disconoscere il regime fiscale agevolato e di contestare l'omessa effettuazione e il mancato versamento delle ritenute alla fonte a causa della violazione dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti. Sono state inoltre esaminate la tempestività dell'appello, il computo del termine annuale di decadenza ex art. 327 c.p.c. e l'obbligo di riproporre in appello i motivi assorbiti.
La decisione
La decisione ha affermato che i termini mensili o annuali si computano secondo il sistema civile, con scadenza allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale, indipendentemente dal numero effettivo dei giorni del periodo. Nel merito, la violazione dell'obbligo di tracciabilità non consente, da sola, di disconoscere l'esenzione dall'IRPEF prevista per i compensi percepiti nell'ambito sportivo dilettantistico; pertanto non è possibile contestare le ritenute alla fonte esclusivamente sulla base dell'inosservanza della tracciabilità. È stato inoltre precisato che i motivi assorbiti devono essere riproposti in appello in modo specifico, così da consentire al giudice e alle controparti di conoscerli e discuterli consapevolmente. L'esito sostanziale è favorevole al contribuente o all'associazione.
Norme richiamate
Art. 327 c.p.c.
termine annuale di decadenza dall'impugnazione
Il termine annuale per proporre impugnazione deve essere calcolato secondo le regole della computazione civile e scade allo spirare del giorno corrispondente a quello iniziale.
Art. 155, comma 2, c.p.c.
Per i termini fissati a mesi o anni non si considera il numero effettivo dei giorni, ma il corrispondente giorno del mese o dell'anno di scadenza.
Art. 2963, comma 4, c.c.
il termine scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale
La computazione dei termini a mesi o anni segue il criterio del giorno corrispondente, con scadenza alla fine del relativo giorno.
Norme fiscali sull'esenzione IRPEF dei compensi sportivi dilettantistici
La violazione dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti non determina automaticamente la perdita del regime di esenzione IRPEF e non legittima, da sola, il recupero delle ritenute alla fonte.
Obbligo di tracciabilità dei pagamenti delle associazioni sportive dilettantistiche
L'inosservanza dell'obbligo può costituire una violazione autonoma, ma non consente necessariamente di disconoscere il trattamento fiscale agevolato dei compensi né di imputare automaticamente al soggetto erogante l'omessa ritenuta.
Principio di riproposizione dei motivi assorbiti in appello
La parte appellata deve riproporre in modo specifico le questioni e i motivi non esaminati perché assorbiti; un richiamo generico non è sufficiente a devolvere tali questioni al giudice di secondo grado.
Massime di principio
- La violazione di un obbligo formale o documentale, come la tracciabilità dei pagamenti, non comporta automaticamente la perdita di un'esenzione fiscale se la legge non prevede espressamente tale effetto decadenziale.
- Quando l'Amministrazione contesta ritenute alla fonte, deve dimostrare il presupposto sostanziale dell'obbligo tributario; la sola irregolarità nella modalità di pagamento non è necessariamente sufficiente.
- I termini processuali espressi in mesi o anni si calcolano individuando il giorno corrispondente del mese o dell'anno successivo, non contando semplicemente il numero dei giorni.
- In appello, le difese o eccezioni non esaminate dal primo giudice devono essere riproposte con indicazione chiara e specifica, altrimenti possono rimanere fuori dal thema decidendum.
- Le associazioni sportive dilettantistiche dovrebbero comunque rispettare la tracciabilità e conservare la documentazione dei pagamenti, perché la violazione può produrre conseguenze amministrative o probatorie anche quando non determina automaticamente la perdita dell'esenzione fiscale.
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