Cassazione Civile, Ordinanza n. 24274/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia trae origine da un precetto notificato per il pagamento di una somma dovuta in forza di un decreto ingiuntivo emesso nel 1999. I destinatari del precetto proposero opposizione, respinta dal Tribunale; la Corte d'appello, invece, accolse l'impugnazione e dichiarò insussistente il diritto della banca di procedere a esecuzione forzata nei loro confronti. La banca propose ricorso per cassazione articolato in due motivi contro tale decisione. Nel corso del giudizio di legittimità è intervenuta la società cessionaria del credito. Successivamente, l'attuale titolare del credito ha depositato atto di rinuncia all'impugnazione, con adesione dei controricorrenti e rinuncia di questi al controricorso.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, sottoscritta anche dai difensori e depositata prima dell'adunanza camerale. Ha ritenuto la rinuncia idonea a determinare l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Poiché i controricorrenti hanno aderito alla rinuncia, la Corte ha escluso la condanna della parte rinunciante alle spese processuali ai sensi dell'art. 391, quarto comma, c.p.c. Non vi è stata decisione nel merito dei due motivi di ricorso.
Norme richiamate
rinuncia all'impugnazione
La rinuncia al ricorso, se sottoscritta anche dai difensori e depositata prima dell'adunanza camerale, è idonea a determinare l'estinzione del processo.
art. 391, quarto comma, c.p.c.
adesione dei controricorrenti
L'accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti preclude la condanna della parte rinunciante alle spese processuali.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione, quando validamente formalizzata e depositata prima della decisione, estingue il giudizio di legittimità senza necessità di esame dei motivi di ricorso.
- L'adesione alla rinuncia da parte dei controricorrenti impedisce la condanna della parte rinunciante al pagamento delle spese del giudizio.
- Nel giudizio di cassazione, la sopravvenuta rinuncia dell'attuale titolare del credito fa venir meno l'interesse alla prosecuzione del ricorso, con conseguente estinzione del processo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24206/2023 del 09/08/2023
- ordinanza_civile · 9 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24207/2023 del 09/08/2023
- ordinanza_civile · 9 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24208/2023 del 09/08/2023
- ordinanza_civile · 9 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24209/2023 del 09/08/2023
- ordinanza_civile · 9 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24210/2023 del 09/08/2023
- ordinanza_civile · 9 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24211/2023 del 09/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →