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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13934/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non risulta dalla motivazione un intervento sul merito della responsabilità penale, che resta ferma secondo la sentenza impugnata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per fatti che, secondo la sua prospettazione, avrebbero dovuto essere riqualificati come furto seguito da violenza. Con il primo motivo ha chiesto tale riqualificazione, sostenendo che la violenza non integrasse il delitto contestato ma seguisse un tentativo di introduzione nell'appartamento; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché non dedotta in appello e comunque richiedente un accertamento di fatto sul rapporto temporale tra i due segmenti della condotta, precluso in sede di legittimità. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione per l'omessa esclusione della recidiva contestata; anche tale censura è stata ritenuta non deducibile, poiché in appello era stato devoluto soltanto il giudizio di bilanciamento tra recidiva e circostanze attenuanti generiche, sul quale la Corte territoriale aveva già dato motivazione congrua.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Il vizio di motivazione non può essere dedotto in cassazione oltre i limiti devolutivi segnati dall'atto di appello; non è consentito proporre censure nuove o non previamente dedotte.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita la riqualificazione del fatto quando essa presuppone un nuovo giudizio di fatto non compiibile in cassazione, specie se la diversa qualificazione non è stata previamente dedotta in appello.
  • Le questioni che implicano l'accertamento del rapporto temporale tra segmenti della condotta, quando non siano già state oggetto di devoluzione nei gradi di merito, non possono essere riesaminate dalla Corte di cassazione.
  • Il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti della devoluzione in appello: se il gravame ha riguardato unicamente il bilanciamento tra recidiva e attenuanti generiche, non può essere introdotta in cassazione una censura diversa, come l'omessa esclusione della recidiva.
  • Una motivazione della sentenza di merito che affronti congruamente il punto devoluto impedisce di trasformare in cassazione una censura sul merito del giudizio di bilanciamento in una richiesta di riesame complessivo della recidiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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