Cassazione Civile, Ordinanza n. 04859/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parti private)
La controversia
Otto soggetti, già ricorrenti in un precedente procedimento instaurato davanti alla Corte d’appello di Perugia per equa riparazione da irragionevole durata del processo ex art. 6 CEDU, hanno censurato in Cassazione il decreto con cui il giudice del rinvio, dopo un precedente annullamento con rinvio della Suprema Corte limitato alla liquidazione delle spese, aveva riconosciuto loro un equo indennizzo e liquidato le spese dei gradi di merito e di legittimità, ma aveva compensato le spese del giudizio di rinvio. Con il primo motivo deducevano violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., sostenendo che la compensazione fosse illegittima perché non ricorrevano né soccombenza reciproca né assoluta novità della questione né mutamento giurisprudenziale, e che il richiamo al comportamento processuale delle parti e all’economia processuale non integrasse le "gravi ed eccezionali ragioni" richieste dalla norma. Con il secondo motivo denunciavano violazione dell’art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014, lamentando che la liquidazione dei compensi non avesse considerato la pluralità delle parti assistite e non fosse stata motivata la mancata applicazione dell’aumento previsto dalla tariffa in caso di difesa di più soggetti.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto non conforme all’art. 92 c.p.c. la motivazione con cui il giudice di rinvio aveva compensato le spese, osservando che non ricorrevano i presupposti legali della compensazione e che il generico richiamo al principio di economia processuale non integra, di per sé, gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente richieste. Ha inoltre ritenuto fondato il secondo motivo, affermando che, in presenza di pluralità di parti, il giudice conserva discrezionalità sull’aumento dei compensi, ma deve quanto meno motivare specificamente sul punto. Ne è seguita la cassazione del decreto impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 6 CEDU
richiamato come parametro del precedente giudizio presupposto sulla ragionevole durata del processo.
la compensazione delle spese richiede la ricorrenza dei presupposti legali e una motivazione esplicita; non è sufficiente un generico richiamo all'economia processuale.
art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014
in caso di pluralità di parti il giudice può aumentare i compensi, ma la scelta di non applicare l'aumento deve essere specificamente motivata.
art. 2 bis, comma 3
richiamato nel ragionamento del giudice di rinvio per il conteggio degli interessi, senza che la Corte ne ricavi una specifica regola decisoria autonoma.
norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite è legittima solo nei casi previsti dalla legge; il controllo di legittimità verifica che la motivazione non sia illogica o fondata su ragioni estranee ai presupposti normativi.
- Il mero richiamo a principi di economia processuale, o al comportamento processuale della parte vittoriosa, non basta a integrare le "gravi ed eccezionali ragioni" necessarie per compensare le spese.
- Quando il giudice liquida compensi professionali in presenza di più parti assistite, conserva un margine di discrezionalità sull'aumento previsto dal tariffario, ma deve dare conto in motivazione della scelta di non applicarlo.
- Il giudice del rinvio deve attenersi ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione e riesaminare anche la regolazione delle spese dei gradi successivi, ove investito della questione.
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