Cassazione Penale, Ordinanza n. 34230/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza pronunciata il 13 novembre 2025 dalla Corte d'appello di Bologna, deducendo vizi di motivazione relativi al trattamento sanzionatorio. Le doglianze riguardavano la mancata esclusione degli effetti della recidiva specifica e la misura dell'aumento per la continuazione. Il testo non riporta ulteriori dettagli sui reati, sulla pena o sul contenuto specifico dei motivi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata sul trattamento sanzionatorio era congrua e non manifestamente illogica. La Corte d'appello, conformandosi alle indicazioni della precedente sentenza rescindente della Sezione II n. 9951 del 28 gennaio 2025, aveva adeguatamente motivato sia la mancata esclusione degli effetti della recidiva specifica sia la misura dell'aumento per la continuazione, richiamando parametri pertinenti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
L'inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando la causa di inammissibilità è imputabile a colpa, al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Sono inammissibili le censure di legittimità che contestano la motivazione sul trattamento sanzionatorio quando questa risulta congrua e non manifestamente illogica.
- La determinazione della misura dell'aumento per la continuazione e la valutazione circa la mancata esclusione degli effetti della recidiva devono essere sorrette da motivazione; se la motivazione della sentenza impugnata è adeguata e richiama parametri pertinenti, le relative doglianze motivazionali non giustificano l'annullamento in Cassazione.
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