Cassazione Penale, Sentenza n. 33538/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva condannato Abdou Fall per i reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p. (unificati per continuazione) a 6 mesi di reclusione e 500 euro di multa, contestando: 1) l'errata concessione delle circostanze attenuanti generiche fondate sulle condizioni di emarginazione sociale dell'imputato e la conseguente mancata applicazione dell'aumento per la recidiva nonostante i numerosi precedenti; 2) la errata qualificazione del reato di ricettazione nell'ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 c.p., sostenendo che si trattava di diversi accessori con marchi contraffatti e che mancasse una valutazione complessiva del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: i motivi proposti attengono a valutazioni discrezionali del giudice di merito sorrette da motivazione congrua e quindi sottratte al sindacato di legittimità. Il Tribunale ha valutato le condizioni di vita dell'imputato come parametro rientrante nell'art. 62-bis c.p. e ha effettuato il bilanciamento tra attenuanti e recidiva in termini di equivalenza nella misura della pena. Anche la valutazione sulla particolare tenuità del fatto è stata ricondotta a valutazioni di merito (es. modesto valore della merce), genericamente contestate dal ricorrente. Pertanto il provvedimento impugnato resta confermato e il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020
Richiamata la procedura semplificata per l'esame del ricorso (sentenza a motivazione semplificata); il riferimento è formale per la modalità di trattazione del ricorso.
Norma relativa ai reati contestati in capo all'imputato (reati connessi alla contraffazione/falsità), citata come capo di imputazione; la Corte non ha ritenuto fondata la censura sulla qualificazione dei fatti rispetto a questa norma, essendo questione di merito.
Norma sulla ricettazione; il Tribunale aveva riconosciuto la forma attenuata prevista dal secondo comma e la Cassazione ha ritenuto che la contestazione sulla qualificazione del reato fosse una valutazione di fatto sottratta al sindacato di legittimità.
Rilevante perché il giudice di merito aveva applicato l'ipotesi attenuata della ricettazione; la Corte ha ritenuto che la contestazione dell'Ufficio fosse una rivalutazione dei fatti non ammissibile in sede di legittimità.
Utilizzata dal Tribunale quale fondamento per riconoscere le attenuanti generiche relative alle condizioni di emarginazione sociale dell'imputato; la Cassazione ha ritenuto congrua tale qualificazione e il relativo bilanciamento con la recidiva.
Massima/precedente: sez. 6, n. 22212 del 22/04/2010 "Gali" (Rv. 247391-01)
Giurisprudenza citata a supporto del principio che l'emarginazione sociale può costituire parametro valutabile nell'ambito delle attenuanti di cui all'art. 62-bis; rafforza la legittimità della valutazione di merito compiuta dal Tribunale.
Massime di principio
- In Cassazione non è sindacabile la valutazione discrezionale dei fatti e delle circostanze fatta dal giudice di merito quando essa sia sorretta da motivazione congrua: censure che mirano solo a rimettere in discussione la valutazione probatoria sono inammissibili.
- Le condizioni di emarginazione sociale possono essere valutate come circostanza attenuante ai sensi dell'art. 62-bis c.p.; il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel valutare il loro rilievo ai fini della dosimetria della pena.
- Il bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva può condurre al loro annullamento reciproco (equivalenza): si tratta di un apprezzamento di merito che la Corte di legittimità controlla solo se illogico o privo di motivazione.
- La qualificazione del reato (es. applicazione dell'ipotesi attenuata dell'art. 648, 2° comma) richiede prova di errore nella valutazione concreta degli elementi fattuali; il semplice dissenso con la valutazione del giudice di merito non è sufficiente a fondare il ricorso per cassazione.
- La nozione di "particolare tenuità" è una valutazione complessiva dipendente da elementi fattuali (valore della merce, modalità, contesto) e rientra nella sfera di giudizio del giudice di merito; impugnazioni che non pongono dati nuovi o errore logico-giuridico concreto sono inammissibili in cassazione.
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