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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12051/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, correggendo un errore materiale rispetto a un precedente provvedimento, aveva confermato la condanna a due anni di reclusione pronunciata dal Tribunale. Con un unico motivo ha denunciato vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge in relazione alla statuizione di responsabilità, contestando sostanzialmente la prova della sua partecipazione al fatto. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo логicamente corretto la prova della responsabilità, valorizzando le dichiarazioni rese in udienza il 4 febbraio 2022, da cui emergeva con certezza che l'imputata aveva quantomeno concorso al fatto contestato al capo 2 dell'imputazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo, perché la decisione di merito risultava sorretta da motivazione esente da vizi logici e fondata su elementi probatori idonei a dimostrare almeno il concorso dell'imputata nel reato contestato. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000

    richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa del ricorrente nella causazione dell'inammissibilità, da escludere nel caso concreto

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è manifestamente infondato e non evidenzia reali vizi logici o giuridici della motivazione di merito.
  • La prova della responsabilità può essere legittimamente desunta anche da dichiarazioni rese in udienza, se il giudice di merito le valuta in modo coerente e logicamente non illogico.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire una diversa lettura del compendio probatorio alla valutazione del giudice di merito, se quest'ultima è sorretta da motivazione esente da vizi logici.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, salvo assenza di colpa nella sua proposizione, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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