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Sentenza

Sentenza n. 3935/2026 - Milano, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 450/2025, depositata e resa pubblica il 7 maggio 2025, Sezione Civile e Lavoro, R.G. n. 2028/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 13 agosto 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dalla legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 16 gennaio 2026 (carta docente);

Giustizia amministrativa202601509

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 450/2025, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla carta docente per tre annualità, per l'importo di euro 500,00 per ciascun anno, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente o altro strumento equipollente. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione, nessun adempimento è stato posto in essere. La ricorrente ha inoltre evidenziato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha chiesto quindi l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha allegato l'avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era stata regolarmente notificata al Ministero, che era passata in giudicato e che il ricorso per ottemperanza era stato notificato dopo l'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Ha quindi ordinato al Ministero, tramite l'organo competente, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro, entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta della ricorrente per compiere gli atti necessari. Il commissario potrà utilizzare, in caso di insufficienza dei fondi dell'Amministrazione, anche il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e attribuiscono al giudice amministrativo i poteri necessari a imporre l'adempimento e a nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della decisione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine e predisporre misure sostitutive mediante commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate – Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l'azione esecutiva senza che il termine dilatorio costituisca un ostacolo processuale.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, consente il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile, strumento che il commissario ad acta può utilizzare per dare esecuzione al giudicato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando una sentenza passata in giudicato abbia imposto all'amministrazione un obbligo di fare o di attribuire un beneficio e l'amministrazione sia rimasta inerte nonostante la notificazione del titolo esecutivo.
  • Nei confronti delle amministrazioni dello Stato, l'azione esecutiva relativa a un titolo giudiziale comportante il pagamento di somme o l'attribuzione di un beneficio economicamente quantificabile può essere proposta dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare all'amministrazione un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, con poteri sostitutivi da esercitare in caso di persistente inerzia.
  • Il commissario ad acta può utilizzare, quando ricorrano i relativi presupposti, il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996 per superare l'insufficienza dei fondi disponibili dell'amministrazione debitrice.
  • Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, l'incarico può essere svolto senza liquidazione di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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