Ordinanza n. 482/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: a) del provvedimento Reg. Uff. 0115514 del 19.11.2025 (successivamente conosciuto), con cui il Dirigente del SUAP ha disposto la caducazione dell’autorizzazione unica rilasciata per silenzio-assenso alla società ricorrente, ai fini dell’installazione di un’infrastruttura per le comunicazioni elettroniche, inibendo, per l’effetto, la prosecuzione dei lavori; b) di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento dirigenziale di caducazione dell'autorizzazione unica formatasi, secondo la ricorrente, per silenzio-assenso, con inibizione della prosecuzione dei lavori per l'installazione di un'infrastruttura per comunicazioni elettroniche
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui il dirigente del SUAP ha disposto la caducazione dell'autorizzazione unica rilasciata per silenzio-assenso e ha inibito la prosecuzione dei lavori relativi a un'infrastruttura per comunicazioni elettroniche. Sono stati evocati in giudizio il Comune di Pozzuoli, soggetti privati interessati e operatori del settore delle telecomunicazioni; alcuni soggetti si sono costituiti, altri non si sono costituiti, mentre ulteriori soggetti hanno proposto opposizione. In sede cautelare, la ricorrente ha sostenuto la sussistenza dei presupposti per la sospensione dell'atto. Il TAR ha rilevato che il giudizio presenta plurime questioni, tra cui quella centrale relativa alla possibilità che si sia effettivamente formato il silenzio-assenso sull'istanza autorizzatoria, incompatibili con una definizione sommaria della controversia nella fase cautelare.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le questioni controverse, compreso l'accertamento della formazione del silenzio-assenso, necessitino di un approfondimento proprio della fase di merito e non ha quindi anticipato la decisione sulla legittimità del provvedimento impugnato. Quanto al periculum in mora, ha escluso la sussistenza di un danno grave e irreparabile, osservando che l'atto impugnato non contiene l'ordine di demolizione della struttura già realizzata. Ha ritenuto adeguatamente tutelabili le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. La domanda cautelare è stata quindi respinta senza sospensione dell'atto, con fissazione della discussione nel merito all'udienza pubblica del 29 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Consente al giudice, quando ritiene che le esigenze del ricorrente siano adeguatamente tutelabili mediante una sollecita definizione del giudizio di merito, di fissare la discussione del ricorso in tempi ravvicinati in luogo della concessione della misura cautelare.
Massime di principio
- Quando le questioni controverse, inclusa quella relativa alla formazione del silenzio-assenso, richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare, il giudice può riservarne l'esame alla fase di merito.
- L'assenza, nel provvedimento impugnato, di un ordine di demolizione della struttura già realizzata può escludere, in relazione alle circostanze concrete, la sussistenza di un danno grave e irreparabile derivante dall'immediata esecuzione dell'atto.
- Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza sospensione del provvedimento impugnato, quando tale soluzione assicuri una tutela adeguata e tempestiva.
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