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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05542/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato per i reati contestati nell'imputazione. In cassazione l'imputato ha proposto ricorso, con successiva memoria, limitandosi a censurare il trattamento sanzionatorio. In particolare ha riproposto doglianze già dedotte in appello e disattese dal giudice di merito, contestando la mancata concessione delle attenuanti generiche e, correlativamente, la valutazione ostativa all'ammissione ai lavori di pubblica utilità. La Corte ha ritenuto le censure non specifiche e soltanto apparenti, poiché prive di una reale critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che le doglianze sul trattamento sanzionatorio reiteravano motivi già esaminati e respinti in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata. Ha ritenuto immune da vizi logico-giuridici la motivazione della Corte territoriale, che aveva negato le attenuanti generiche valorizzando la prevalenza di elementi negativi, in particolare i plurimi precedenti penali e la gravità delle condotte, e aveva ritenuto motivatamente ostativa la pericolosità sociale ai lavori di pubblica utilità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    a norma dell'art. 616 c.p.p.

    In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure meramente reiterative di motivi già prospettati in appello e puntualmente disattesi, quando non si traducano in una critica argomentata della motivazione impugnata.
  • Il motivo di ricorso è specifico solo se si confronta effettivamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto, la censura è apparente e inammissibile.
  • La valutazione del giudice di merito sulla concessione delle attenuanti generiche, quando sorretta da una motivazione congrua fondata su elementi negativi come precedenti penali e gravità del fatto, è insindacabile in cassazione se non presenta vizi logico-giuridici.
  • La valutazione di pericolosità sociale che escluda l'accesso a benefici o misure alternative, se compiuta in modo non arbitrario e adeguatamente motivato, non è sindacabile in cassazione.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, salvo cause di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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