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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24138/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 23/05/2025, deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aumento sanzionatorio applicato a titolo di continuazione. In sostanza, contestava la misura dell'aumento di pena irrogato per i reati satellite nell'ambito del reato continuato. La Corte ha rilevato che la doglianza non era formulata nei termini consentiti in sede di legittimità, poiché la determinazione della pena, anche quanto agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, se gli aumenti sono contenuti, la motivazione può essere anche sintetica, mediante richiamo alla gravità dei fatti o ai criteri dell'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione richiama il principio per cui la quantificazione della pena e degli aumenti per continuazione è insindacabile in cassazione se non eccede i limiti della discrezionalità del giudice di merito e se sorretta, anche sinteticamente, da motivazione congrua. La pena era già stata rideterminata in senso favorevole all'imputato dal giudice di appello.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    È richiamato come parametro di valutazione della gravità del fatto e dei criteri di commisurazione della pena, idoneo a sorreggere anche una motivazione sintetica sugli aumenti per continuazione.

  • art. 81 c.p.

    È evocato indirettamente tramite il riferimento al reato continuato e agli aumenti per i reati satellite, la cui graduazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.

Massime di principio

  • Nel reato continuato, la graduazione della pena e la misura degli aumenti per i reati satellite appartengono alla discrezionalità del giudice di merito.
  • Quando gli aumenti di pena per continuazione sono contenuti, l'obbligo motivazionale può essere assolto anche in forma sintetica, mediante richiamo alla gravità dei fatti o ai criteri legali di commisurazione della pena.
  • In cassazione non è censurabile, se non nei limiti della manifesta illogicità o violazione di legge, la mera richiesta di una diversa quantificazione della pena operata dal giudice di merito.
  • La rideterminazione della pena in senso favorevole all'imputato da parte del giudice di appello è un dato che rafforza la tenuta della motivazione sulla commisurazione della sanzione.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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