Cassazione Penale, Sentenza n. 02325/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che li aveva confermati colpevoli del delitto di calunnia (artt. 110 e 368 c.p.) sollevando plurime censure: difetto di correlazione tra fatti contestati e motivazione; violazione di legge e contraddittorietà sulla sussistenza del delitto di calunnia (sia per carenza dell'elemento oggettivo sia di quello soggettivo); illegittimità della revoca dell'ordinanza di estromissione della parte civile e vizi connessi alla procura speciale conferita al nuovo difensore; abnormità di ordinanze relative all'utilizzabilità delle intercettazioni e mancate rilevazioni della prescrizione. I difensori hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi nei termini indicati unicamente perché il reato di calunnia è estinto per prescrizione. Dall'esame degli atti è emerso che il termine di prescrizione di sette anni e mezzo (artt. 157 e 160 c.p.) è stato sospeso per complessivi 411 giorni (235 in primo grado e 176 in appello), con la conseguenza che il reato commesso il 2 dicembre 2015 è andato prescritto nel luglio 2024, anteriore alla sentenza di secondo grado del 25 novembre 2024. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio. La Corte ha però confermato le relative statuizioni civili (ossia, ha mantenuto ferme le determinazioni sul risarcimento/azioni civili) in conformità al potere del giudice d'appello di valutare anche gli interessi civili nonostante la declaratoria di prescrizione. Le rimanenti censure mosse dai ricorrenti sono state in gran parte ritenute infondate, tardive o non specifiche (in particolare: eccezioni sulla procura speciale della parte civile non fondate perché la procura è risultata dichiarata in udienza; eccezioni relative alle intercettazioni inammissibili per mancata specificazione dell'incidenza; eccezioni sulla correlazione imputazione/sentenza non ammissibili per dedotta tardività). I ricorrenti sono stati condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza.
Norme richiamate
Indica il termine base di prescrizione per taluni reati; applicato insieme all'art. 160 c.p. per calcolare il termine di prescrizione del delitto di calunnia.
Determinazione della durata della pena ai fini della prescrizione; utilizzato per stabilire che per il delitto di calunnia si applica il termine di sette anni e mezzo.
Regola la declaratoria immediata delle cause estintive (es. prescrizione); richiede speditezza ma la sua applicazione è modulata dalla presenza della parte civile e dal dovere del giudice d'appello di valutare il merito secondo art. 578.
Attribuisce al giudice d'appello, in presenza della parte civile, la "cognizione piena" anche quando è intervenuta una causa estintiva (es. prescrizione), consentendo di valutare il merito e di pronunciarsi sugli interessi civili nonostante la declaratoria di estinzione.
Stabilisce che la parte civile sta in giudizio mediante difensore munito di procura speciale; la Corte ha ritenuto valida la dichiarazione resa in udienza quale espressione della volontà della parte di conferire procura speciale, ove il verbale/registrazione provi la manifestazione di volontà.
Disciplina l'assoluzione nel merito: il principio è stato richiamato per affermare che, in appello e in presenza di parte civile, anche se sopravvenuta la prescrizione, il giudice deve valutare se sussistono elementi per un'assoluzione nel merito.
Principio di correlazione tra contestazione e decisione: la Corte ha richiamato la giurisprudenza che richiede trasformazione radicale del fatto per ravvisare violazione; qui non è stata rilevata tale violazione.
Norma sulla riunione di procedimenti: è stata discussa in relazione alla tesi dei ricorrenti sull'applicabilità e connessione, ma la Corte ha ritenuto le censure insufficienti o generiche.
Massime di principio
- La prescrizione, se accertata e maturata prima della decisione di grado superiore, può determinare l'annullamento della condanna senza rinvio: è essenziale il computo preciso dei giorni di sospensione derivanti da impedimenti degli imputati e dei difensori.
- In presenza di parte civile il giudice d'appello ha poteri ampliati (art. 578 c.p.p.): anche se il reato è estinto per prescrizione, il giudice deve comunque valutare il merito e può decidere sugli interessi civili.
- La procura speciale della parte civile può essere ritenuta valida anche se conferita oralmente in udienza, purché la volontà sia espressa chiaramente e venga documentata nel verbale o nella registrazione dell'udienza; la mancata autenticazione della firma non è necessariamente decisiva quando la volontà è inequivocabile e provata.
- Le eccezioni processuali non sollevate tempestivamente (es. difetto di correlazione accusa/sentenza emerso in primo grado) sono di regola inammissibili in cassazione per tardività; molte nullità a regime intermedio devono essere dedotte tempestivamente nei gradi successivi.
- Le doglianze sull'inutilizzabilità di atti probatori (es. intercettazioni) devono indicare specificamente quali atti sono viziati e dimostrare la loro incidenza decisiva sul giudizio; censure generiche sono inammissibili.
- L'abnormità di un provvedimento è strada percorribile per impugnare atti non altrimenti appellabili, ma va ben motivata: il giudice può revocare pronunce interne al procedimento se non esistono limiti normativi che impediscano la revoca.
- La prova dell'elemento soggettivo (doloso) può essere desunta dalle circostanze concrete e dal comportamento degli imputati; la Cassazione non riesamina i fatti se le critiche mirano a un diverso apprezzamento della prova già valutata dai giudici di merito.
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