Cassazione Civile, Ordinanza n. 05781/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore / debitori esecutati)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento esecutivo immobiliare riunito, nel quale erano confluite due esecuzioni: una promossa dal creditore fondiario cessionario contro il mutuatario e la coniuge terza datrice di ipoteca, su due immobili distinti, e una successiva esecuzione promossa dal fallimento di una società contro lo stesso mutuatario per un credito risarcitorio. Nel corso del subprocedimento di distribuzione si sono formate due masse attive, una riferita al bene del mutuatario e una derivante dalla locazione di parte del bene della terza datrice. Il giudice dell'esecuzione, dopo vari progetti di riparto e osservazioni delle parti, con provvedimento del 4 maggio 2021 ha dettato i criteri per un nuovo progetto di distribuzione, assegnando al creditore fondiario la soddisfazione prima sulla massa relativa al bene del mutuatario e solo per l'eventuale residuo sull'altra massa; poi il nuovo progetto è stato approvato con provvedimento del 27 luglio 2021. Il fallimento ha proposto opposizione agli atti esecutivi contestando la tempestività e l'individuazione del provvedimento da opporre, sostenendo che il vero atto impugnabile fosse il decreto di approvazione del 27 luglio 2021 e non quello del 4 maggio 2021. In cassazione ha articolato cinque motivi: la natura di ordinanza del provvedimento del 4 maggio 2021; in via contraria, la sua natura di sentenza e la sua nullità per lesione del diritto di difesa e per pretesa "sentenza a sorpresa"; un ulteriore motivo sulla natura ordinatoria del medesimo atto; la nullità del provvedimento per violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c.; infine, omesso esame di fatti decisivi e difetto di motivazione, assumendo che la Corte territoriale avrebbe trascurato il contenuto decisivo dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione e dei termini concessi alle parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, in primo luogo, che l'atto introduttivo non rispettasse i requisiti di chiarezza espositiva e di sommaria ma completa esposizione dei fatti richiesti dall'art. 366 c.p.c., poiché la ricostruzione della vicenda processuale era confusa e non riportava adeguatamente il contenuto dei provvedimenti rilevanti del giudice dell'esecuzione. Ha poi osservato che i primi e terzi motivi erano manifestamente infondati, perché, secondo giurisprudenza consolidata, l'opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta contro il provvedimento che decide la controversia distributiva dettando i criteri per il nuovo riparto, e non contro il progetto di distribuzione in sé. I secondi e quarti motivi sono stati dichiarati inammissibili perché diretti contro un provvedimento diverso da quello impugnato, cioè l'ordinanza del 4 maggio 2021, ormai non più contestabile in via di legittimità mediante ricorso avverso la sentenza del tribunale che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione. Il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile perché non sussisteva l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma al più una censura sulla valutazione giuridica e motivazionale già affrontata dal giudice di merito. Conseguentemente il fallimento è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore delle controparti costituite, con attribuzione degli importi liquidati in dispositivo.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara e completa esposizione dei fatti sostanziali e processuali e la specifica indicazione degli atti richiamati, senza costringere la Corte a ricercare autonomamente gli elementi rilevanti negli atti di causa o nella sentenza impugnata.
Le censure devono essere ricondotte correttamente al vizio dedotto; non è ammissibile usare il motivo per colpire un provvedimento diverso da quello impugnato o per prospettare questioni che non integrano un omesso esame di fatto storico decisivo.
Un motivo è inammissibile quando contrasta con un orientamento giurisprudenziale consolidato di legittimità, al quale la Corte intende dare continuità.
La contestazione in sede distributiva va proposta contro la decisione che risolve la controversia distributiva e non contro il progetto di distribuzione in sé, salvo che si deduca la violazione dei criteri dettati per il nuovo progetto.
L'opposizione agli atti esecutivi è lo strumento per contestare il provvedimento del giudice dell'esecuzione che decide sulla distribuzione o sui criteri del riparto, non il mero progetto di riparto.
È richiamato dalla parte ricorrente quale parametro del diritto di difesa in sede di osservazioni al progetto di riparto, ma la Corte non ne fonda la decisione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità del ricorso.
La doglianza sulla pretesa "sentenza a sorpresa" è stata dichiarata inammissibile perché rivolta contro un provvedimento diverso da quello oggetto del giudizio di legittimità.
art. 24 Cost.
È richiamato come parametro del diritto di difesa, ma la Corte sottolinea che il ricorso deve comunque rispettare i requisiti formali e sostanziali di ammissibilità.
art. 111 Cost.
La motivazione è sufficiente se rende comprensibile il percorso logico-giuridico della decisione e non richiede di affrontare espressamente ogni singola allegazione difensiva.
Richiamato tra le norme che il ricorrente assume violate nel censurare la natura del provvedimento, senza che la Corte ne ravvisi violazione.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla forma del provvedimento del giudice dell'esecuzione, senza specifico accoglimento da parte della Corte.
art. 12 preleggi
Richiamato dal ricorrente per l'interpretazione del provvedimento, ma non decisivo ai fini della pronuncia di inammissibilità.
art. 6 CEDU
La Corte ribadisce che chiarezza e sinteticità del ricorso sono compatibili con il diritto di accesso al giudice e con il giusto processo, purché non ne sia pregiudicata la sostanza.
Massime di principio
- Nel subprocedimento di distribuzione dell'esecuzione forzata, l'opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione che decide la controversia distributiva e fissa i criteri del riparto, non contro il mero progetto di distribuzione.
- Se la parte contesta i criteri impartiti dal giudice dell'esecuzione per la formazione di un nuovo progetto di riparto, il termine per l'opposizione decorre dal provvedimento che quei criteri stabilisce; solo se si deduce la violazione di tali criteri nel nuovo progetto, la contestazione può essere rivolta contro il provvedimento che rende esecutivo il riparto successivo.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'esposizione dei fatti è oscura, confusa o lacunosa al punto da impedire alla Corte di comprendere immediatamente la vicenda processuale e il contenuto degli atti rilevanti.
- L'omessa o insufficiente indicazione del contenuto degli atti decisivi richiamati nel ricorso integra violazione dei requisiti di contenuto-forma dell'art. 366 c.p.c. e può determinare l'inammissibilità.
- La censura di nullità di un provvedimento diverso da quello effettivamente impugnato non è ammissibile nel giudizio di cassazione avverso la sentenza che ha dichiarato inammissibile l'opposizione contro altro atto.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non può essere invocato per contestare la qualificazione giuridica della decisione o per ottenere una nuova valutazione delle argomentazioni già esaminate.
- La motivazione è sufficiente quando espone in modo conciso ma logicamente adeguato le ragioni della decisione; il giudice non è tenuto a confutare espressamente ogni singola deduzione difensiva, purché siano implicitamente disattese quelle incompatibili con la soluzione adottata.
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